Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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Accesso al rilevatore di identità multiple (art. 26)
L’articolo 26 specifica gli scopi per i quali è consentito accedere ai dati conservati nel MID. Da un lato è concesso l’accesso alle autorità competenti per la verifica manuale delle identità diverse di cui all’articolo 29. Si tratta delle autorità che registrano o aggiornano i dati nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’ECRIS-TCN, nel SIS e in futuro anche all’Eurodac. Tali autorità sono definite nelle rispettive basi legali dei sistemi d’informazione. Dall’altro lato le autorità degli Stati Schengen e le agenzie dell’UE hanno accesso ai collegamenti rossi se hanno accesso almeno a uno dei sistemi d’informazione dell’UE interessati, nonché ai collegamenti bianchi o verdi se hanno accesso ai due sistemi d’informazione dell’UE che contengono i dati tra i quali è stato creato il rispettivo collegamento.
Rilevazione di identità multiple (art. 27)
L’articolo 27 illustra la procedura di rilevazione di identità multiple. La rilevazione di identità multiple è avviata quando sono registrati o aggiornati dati in uno dei sistemi d’informazione dell’UE. A tale scopo, sono di volta in volta confrontati i nuovi dati con i dati già presenti nel SIS e nel CIR. L’sBMS funge da strumento di confronto dei dati biometrici, mentre l’ESP per il confronto dei dati di identità e dei dati sui documenti d’identità. La rilevazione di identità multiple è effettuata unicamente allo scopo di confrontare i dati tra i vari sistemi d’informazione dell’UE. È esclusa una simile ricerca nell’ambito dello stesso sistema.
Esito della procedura di rilevazione di identità multiple (art. 28)
I possibili esiti di una procedura di rilevazione di identità multiple e i processi che ne conseguono sono descritti nell’articolo 28. Qualora dalla procedura di rilevazione di identità multiple non risulti alcuna corrispondenza con i dati presenti in altri sistemi d’informazione dell’UE, si procede con la registrazione dei dati come previsto dalle rispettive basi giuridiche. Qualora dalla procedura di rilevazione risultino una o più corrispondenze, sono creati collegamenti tra i dati, nuovi o aggiornati, usati per avviare l’interrogazione e i dati già presenti in un altro sistema d’informazione dell’UE. Qualora risultino più corrispondenze è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emersa una corrispondenza. Se i dati sono già oggetto di un collegamento, questo è esteso ai nuovi dati.
Qualora i dati di identità dei fascicoli oggetti del collegamento siano gli stessi o simili, è creato un collegamento bianco. Qualora invece i dati di identità non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo ed è necessaria una verifica manuale da parte delle autorità competenti. La Commissione europea stabilisce i casi in cui è possibile considerare i dati di identità identici o simili e adotta a tal fine atti delegati. I collegamenti sono conservati nel fascicolo di conferma dell’identità di cui all’articolo 34.