Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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collegamento evidenziano dati biometrici differenti ma gli stessi dati di identità perché due persone hanno casualmente lo stesso nome e la stessa data di nascita.
Se l’autorità di uno Stato Schengen dispone di prove indicanti che un collegamento verde è stato registrato incorrettamente, che non è aggiornato o che i dati sono stati trattati in violazione dei regolamenti UE sull’interoperabilità, essa controlla i dati pertinenti e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento. L’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse deve essere informata senza indugio.
Collegamento rosso (art. 32)
Il collegamento rosso è creato sempre dopo l’esecuzione della verifica manuale. Tale collegamento evidenzia identità multiple usate in maniera ingiustificata oppure le frodi di identità. Sono diversi i casi in cui si può arrivare a un collegamento rosso:
una persona utilizza più identità differenti: in questo caso sono registrati in di-
versi sistemi d’informazione dell’UE gli stessi dati biometrici o gli stessi dati relativi ai documenti di viaggio, ma con dati di identità differenti; i dati oggetto del collegamento si riferiscono quindi alla medesima persona;
una persona utilizza il documento di viaggio di un’altra persona: i dati oggetto
del collegamento evidenziano dati biometrici differenti, ma gli stessi dati relativi ai documenti di viaggio; i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;
una persona fa finta di essere qualcun’altro: in questo caso sono registrati in di-
versi sistemi d’informazione dell’UE dati biometrici differenti con i medesimi dati di identità. I dati oggetto del collegamento si riferiscono dunque a due persone diverse.
Un collegamento rosso non ha alcuna ripercussione per la persona in questione. Gli eventuali provvedimenti possono essere adottati unicamente in conformità con il diritto dell’UE e con il diritto nazionale. Qualora sia creato un collegamento rosso tra dati dell’EES, del VIS, dell’ETIAS, dell’Eurodac o dell’ECRIS-TCN, il fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato di conseguenza.
Qualora sia creato un collegamento rosso, l’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata tramite modulo standard della presenza di dati di identità multipli illeciti e le fornisce indicazioni su come reperire informazioni sui dati (tramite comunicazione di un numero di identificazione unico e dell’indirizzo del sito web del portale; v. n. 3.2). L’autorità può rinunciare a informare la persona se ciò è necessario ai fini del rispetto delle disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS, della protezione della sicurezza e dell’ordine pubblico, della prevenzione della criminalità o per garantire che non siano compromesse indagini nazionali (par. 4 e 5). Qualora sia creato un collegamento rosso, il MID informa in modo automatizzato le autorità responsabili dei dati oggetto del collegamento.
Se un’autorità di uno Stato Schengen ha prove che suggeriscono che un collegamento rosso è stato registrato incorrettamente o che i dati sono stati trattati in violazione dei regolamenti UE sull’interoperabilità, nella maggior parte dei casi tale autorità verifica