Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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dei documenti di viaggio e i dati biometrici sono conservati nel CIR. Le restanti informazioni sulla procedura di visto sono escluse dalla trasmissione al CIR e restano memorizzate soltanto nel C-VIS.

Art. 109b, rubrica, cpv. 1, cpv. 2, cpv. 2bis, cpv. 3 e nota a piè di pagina

La nuova sezione «Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)» introduce nella LStrI il termine «ORBIS» per il sistema nazionale dei visti. Di conseguenza, il termine ORBIS sostituisce l’espressione «sistema nazionale visti» nelle seguenti disposizioni.

Art. 109c, rubrica e frase introduttiva

Si veda il commento all’articolo 109b.

Art. 109d, nota a piè di pagina

La nota a piè di pagina deve essere aggiornata.

Sezione 6: Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno

Prima dell’articolo 109f LStrI è inserita una nuova sezione contenente norme sul sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno. Queste disposizioni sono state introdotte con la modifica del 14 dicembre 201839 della LStrI (Norme procedurali e sistemi d’informazione) ed entreranno in vigore all’inizio del 2020. Non vi sono modifiche materiali delle disposizioni.

Sezione 7: Eurodac

Prima dell’articolo 109k è inserita una nuova sezione contenente norme sull’Eurodac.

Art. 109k Rilevamento e trasmissione dei dati in Eurodac

L’articolo 109k riprende il contenuto del vigente articolo 111i LStrI senza subire modifiche materiali. È adeguata soltanto la rubrica. Il presente articolo riguarda l’Eurodac.

Le componenti centrali dovrebbero coprire anche l’Eurodac. Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici delle persone registrate nell’Eurodac. Tuttavia, il regolamento (UE) 2019/818 si applica a Eurodac a partire dalla data di applicazione della nuova versione del regolamento (UE) n. 603/201340 (art. 75 regolamento [UE] 2019/818).

39 RU 2019 1413

40 GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.