Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Cpv. 3

Il capoverso 3 specifica quali dati sono trasmessi e conservati nel CIR (cfr. commenti ad art. 110a). I dati d’identità e i dati dei documenti di viaggio (art. 108a cpv. 1 lett. a) sono conservati nel CIR. Le informazioni relative alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS accolte o respinte e i dati dell’elenco di controllo sono esclusi dalla trasmissione al CIR e continuano a essere memorizzati solo nell’ETIAS.

Art. 108f, rubrica e cpv. 3

Dato che il CIR diventerà parte integrante dell’ETIAS, le disposizioni sulla comunicazione dei dati ETIAS si applicheranno anche ai dati ETIAS conservati nel CIR (dati di identità, dati dei documenti di viaggio e dati biometrici). La rubrica va pertanto integrata con «CIR». Per quanto riguarda la comunicazione dei dati ETIAS conservati nel CIR, il capoverso 3 rimanda all’articolo 110h, che rimanda a sua volta all’articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 (cfr. commenti ad art. 110h e 3.2 Protezione dei dati).

Sezione 5: Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti

(ORBIS)

Prima dell’articolo 109a è inserita una nuova sezione contenente norme relative al sistema centrale d’informazione visti e al sistema nazionale visti ORBIS (art. 109a– 109e e 109f–109j; gli art. 109f–109j sono già stati abrogati).

Art. 109a rubrica, cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 1bis

Cpv. 1, nota a piè di pagina

Poiché il regolamento (CE) n. 767/200838 concernente il sistema di informazione visti VIS è modificato dal regolamento (UE) n. 2019/817 («IOP frontiere»), la nota a piè di pagina dell’articolo 109a capoverso 1 va adattata di conseguenza.

Questa disposizione deve inoltre essere coordinata con il decreto federale sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).

Cpv. 1bis

Il capoverso 1bisspecifica quali dati sono memorizzati nel C-VIS e quali dati sono trasmessi e conservati nel CIR (cfr. commenti ad art. 110a). I dati di identità, i dati

38 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2019/817, pag. 27.