Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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Art. 109l
Questo articolo riprende l’attuale articolo 111d capoverso 5, senza modifiche materiali, ma con adeguamenti redazionali. La disposizione disciplina la comunicazione dei dati Eurodac e appartiene tematicamente alla sezione 7.
Sezione 8: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione
La vigente sezione 3 diventa sezione 8. La sezione contiene una disposizione sul sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione della SEM.
Art. 109m
Questo articolo riprende l’attuale articolo 110 senza modifiche materiali.
Capitolo 14b: Interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino
Sezione 1: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)
Art. 110
L’articolo 111 è stato abrogato dalla modifica del 14 dicembre 201841 della LStrI (Norme procedurali e sistemi d’informazione). L’articolo 110 disciplina ora il servizio comune di confronto biometrico (sBMS). La norma dell’attuale articolo 110 LStrI non è più necessaria ed è pertanto abrogata.
Cpv. 1 e 3
Con l’ausilio dei cosiddetti «template biometrici» (dati relativi alle caratteristiche biometriche ricavati dai dati personali biometrici contenuti nel CIR e nel SIS), l’sBMS permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino interoperabili. Non è possibile dedurre i dati biometrici effettivi dal template.
L’sBMS è una delle quattro nuove componenti centrali dell’interoperabilità. A differenza del CIR (art. 110a segg. LStrI) o del MID (art. 110g LStrI), non si tratta tuttavia di una raccolta di dati o di una «banca dati» ai sensi dell’articolo 3 lettera g LPD. I template biometrici contenuti nell’sBMS non sono dati personali biometrici, né vengono memorizzati in questo sistema altri dati personali (cfr. 3.2.1).
Sebbene le disposizioni relative all’sBMS contenute nei due regolamenti UE sull’interoperabilità siano direttamente applicabili, nella LStrI va inclusa per completezza una disposizione sull’sBMS. Altre disposizioni nuove della LStrI rimandano all’sBMS.
L’sBMS contiene template biometrici basati su dati personali biometrici provenienti dai sistemi EES, VIS, Eurodac e SIS. L’ETIAS non figura nell’elenco perché in questo sistema non sono memorizzati dati personali biometrici.
Cpv. 2
41 FF 2018 6655