Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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identità, dati dei documenti di viaggio e dati biometrici). La rubrica va pertanto integrata con «CIR». Per quanto riguarda la comunicazione dei dati EES conservati nel CIR, il capoverso 3 rimanda all’articolo 110h, che si riferisce a sua volta all’articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 (cfr. commenti ad art. 110h e 3.2 Protezione dei dati).
Art. 104
Si veda il commento all’articolo 92a.
Sezione 3: Sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API)
Prima dell’articolo 104a è inserita una nuova sezione contenente norme sul sistema d’informazione sui passeggeri API (art. 104a–104c). Alcune disposizioni della presente sezione richiedono adattamenti formali, non ci sono tuttavia modifiche materiali.
Art. 104a, rubrica e cpv. 1bis, 2, 3, 3bis, 4 e 5
Poiché l’articolo 104a è ora una delle numerose disposizioni della sezione relativa al sistema d’informazione sui passeggeri, è necessario adattarne la rubrica. Inoltre, vanno adeguati i rimandi nei capoversi menzionati (cfr. commento ad art. 92a).
Art. 104b cpv. 1
Si veda il commento all’articolo 92a.
Capitolo 14 sezione 3 (art. 105–107)
Abrogata
La sezione 3 del capitolo 14 è abrogata. Il capitolo non contiene più una suddivisione in sezioni. Gli articoli 105–107 sono trasposti negli articoli 102c–102e senza modifiche materiali.
Sezione 4: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Prima dell’articolo 108a è inserita una nuova sezione contenente norme relative al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 108a–108g; l’art. 109 è già stato abrogato).
Art. 108a cpv. 1 lett. a e cpv. 3
Cpv. 1 lett. a
Il capoverso 1 lettera a precisa che i dati personali rappresentano i dati d’identità e i dati dei documenti di viaggio, ora conservati nel CIR.