Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Il riferimento nell’sBMS serve a determinare da quale sistema d’informazione Schengen/Dublino (EES, VIS, Eurodac, SIS) e da quali pacchetti dati effettivi di questi sistemi d’informazione provengono i dati personali biometrici sulla base dei quali sono stati generati i template biometrici.

Disposizioni dettagliate sull’sBMS sono contenute nel capo III dei due regolamenti UE sull’interoperabilità (regolamento [UE] 2019/817 e regolamento [UE] 2019/818). Per informazioni dettagliate sull’sBMS si veda 3.1.2.

Sezione 2: Archivio comune di dati di identità (CIR)

Art. 110a Contenuto dell’archivio comune di dati di identità (CIR)

Cpv. 1

Il CIR contiene, per ogni persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS o, in una fase successiva, nell’Eurodac, un fascicolo individuale contenente i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio o i dati biometrici provenienti da questi sistemi d’informazione Schengen/Dublino. I dati alfanumerici comprendono i dati di identità dell’interessato e i dati relativi ai suoi documenti di viaggio.

Il CIR è inteso a facilitare l’identificazione delle persone i cui dati sono contenuti nei sistemi d’informazione Schengen di cui sopra e a contribuire all’individuazione di identità multiple. Dovrebbe inoltre facilitare e armonizzare l’accesso delle autorità designate a tali sistemi di informazione a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. I corrispondenti diritti di accesso sono disciplinati dagli articoli 110b- 110d LStrI. In linea di principio, in futuro un’interrogazione del CIR sarà sempre attivata tramite l’ESP (cfr. art. 110e LStrI). Secondo l’attuale pianificazione della Commissione europea, il CIR entrerà in funzione a metà del 2022, mentre l’ESP non sarà operativo fino a metà del 2023. Resta da chiarire se il CIR può essere consultato anche senza l’ESP durante il periodo transitorio fino a quando entrambe le componenti centrali non saranno operative. Per informazioni dettagliate sul CIR si veda 3.1.3.

Cpv. 2

Per ciascuna serie di dati d’identità, di documenti di viaggio e biometrici memorizzati, il CIR contiene un riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino da cui provengono i dati corrispondenti e un riferimento all’insieme di dati effettivi del corrispondente sistema d’informazione Schengen/Dublino. I riferimenti sono utili in particolare alle autorità che non hanno accesso al sistema d’informazione Schengen da cui provengono i dati originali e devono chiedere la trasmissione dei dati necessari all’autorità centrale competente.

Disposizioni dettagliate sul CIR sono contenute nel capo IV dei due regolamenti UE sull’interoperabilità (regolamento [UE] 2019/817 e regolamento [UE] 2019/818).