Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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Art. 110b Consultazione del CIR a fini di identificazione
Cpv. 1 e 2
Ai sensi dell’articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, per una richiesta di identificazione deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni (cpv. 1 lett. a e cpv. 2):
l’autorità di polizia non è in grado di identificare una persona in ragione dell’assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne provi l’identità;
sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti da una persona;
sussistono dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o di un altro documento credibile fornito da una persona;
sussistono dubbi quanto all’identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento credibile;
una persona non è in grado o rifiuta di cooperare.
In caso di calamità naturali, incidenti o attacchi terroristici, le autorità autorizzate alla consultazione ai sensi dell’articolo 110b capoverso 3 LStrI possono interrogare il CIR con i dati biometrici della persona interessata solo per identificare persone sconosciute che non possono provare la loro identità o resti umani non identificati (cpv. 1 lett. b).
Cpv. 3
Il capoverso 3 elenca le autorità che possono interrogare il CIR in singoli casi concreti per identificare i cittadini stranieri (cittadini di Stati terzi). Si tratta di fedpol, delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la protezione della popolazione e la salvaguardia della sicurezza interna. L’AFD ha accesso al sistema per l’adempimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare per garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale e per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. In particolare, ha il potere di controllare la circolazione delle persone. Questo controllo comprende la verifica dell’identità, del diritto di attraversare le frontiere e del diritto di soggiorno in Svizzera. Inoltre, una ricerca può essere effettuata solo per i seguenti scopi: combattere l’immigrazione clandestina, garantire e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e proteggere la sicurezza interna.
Cpv. 4 e 5
L’interrogazione nel CIR è generalmente effettuata sulla base dei dati biometrici aggiornati dello straniero acquisiti direttamente sul posto. Di regola, la procedura di identificazione deve essere avviata in presenza dell’interessato, sebbene la sua presenza non sia necessaria durante l’intera procedura. Se un’interrogazione per mezzo di dati biometrici non è possibile o non ha esito positivo, la ricerca deve essere effettuata sulla base dei dati dei documenti di viaggio o dei dati di identità disponibili.