Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 110c Consultazione del CIR a fini di individuazione di identità multiple

Cpv. 1

Se durante la consultazione del CIR compare un collegamento giallo (cfr. 3.1.4), le autorità di cui al presente capoverso possono accedere per la verifica manuale di identità multiple soltanto ai dati personali biometrici contenuti nel CIR, ai dati d’identità, ai dati del documento di viaggio e al riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino da cui provengono i dati.

Cpv. 2

Se durante la consultazione del CIR compare un collegamento rosso (cfr. 3.1.4), le autorità che hanno accesso al CIR, all’EES, all’ETIAS, al C-VIS, all’Eurodac o al SIS sulla base della LStrI o della LSIP possono, per combattere le frodi di identità, accedere ai dati contenuti nel CIR (cfr. commento a cpv. 1) e al riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino.

Art. 110d Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione

e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

Cpv. 1 e 2

Se, in un caso specifico, vi è motivo di ritenere che la consultazione di un sistema d’informazione Schengen/Dublino possa contribuire alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati terroristici o altri reati gravi, fedpol, il SIC, il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano possono consultare il CIR per sapere se i dati relativi alla persona interessata sono disponibili nei sistemi EES, VIS, ETIAS o Eurodac. Le autorità di polizia locali elencate in questo capoverso (Zurigo, Lugano, ecc.) hanno il diritto di interrogare i dati in quanto, come le forze di polizia cantonali, svolgono funzioni di polizia criminale nell’ambito della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati gravi (cfr. anche la disposizione dell’art. 109a cpv. 3 LStrI).

Cpv. 3

Se un’interrogazione del CIR rivela che i dati relativi alla persona interessata sono contenuti in uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui sopra, il CIR notifica alle autorità designate di cui al capoverso 1 il corrispondente riferimento ai sistemi EES, VIS, ETIAS o Eurodac. La risposta corrispondente può essere utilizzata solo per presentare una domanda di accesso al corrispondente sistema d’informazione Schengen/Dublino.

Cpv. 4

Le autorità di cui al capoverso 2 si mettono in contatto con la Centrale operativa di fedpol per chiedere il pieno accesso ai dati dell’interessato nel pertinente sistema d’in-