Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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formazione Schengen/Dublino. Se un’autorità di cui al capoverso 2 rinuncia a presentare una domanda nonostante un’indicazione pertinente, i motivi della rinuncia vanno registrati in modo tracciabile in un fascicolo nazionale.
Sezione 3: Portale di ricerca europeo (ESP)
Art. 110e
L’ESP deve rendere possibile la consultazione simultanea e parallela di tutti i pertinenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino, delle banche dati Interpol e dei dati Europol. L’obiettivo è avere un’interfaccia unica per una consultazione senza discontinuità delle informazioni necessarie nei diversi sistemi d’informazione, nel pieno rispetto dei diritti di accesso e dei requisiti in materia di protezione dei dati.
Sulla base dei dati di identità, di quelli dei documenti di viaggio e dei dati biometrici personali, l’ESP può essere usato per consultare simultaneamente i sistemi EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS, le banche dati di Interpol SLTD e TDAWN e i dati Europol (art. 6 e segg. regolamenti [UE] 2019/81742 e [UE] 2019/81843).
Una ricerca tramite ESP viene avviata quando:
sono inseriti dei dati in una delle banche dati di cui sopra;
si eseguono controlli di confine alle frontiere esterne di Schengen o controlli
d’identità.
Una ricerca può anche essere avviata per verificare la legittimità del soggiorno di cittadini di Paesi terzi in Svizzera.
Tuttavia, la ricerca mediante l’ESP è possibile solo per le autorità già autorizzate ad accedere a una delle suddette banche dati (art. 7 regolamenti [UE] 2019/81744 e [UE] 2019/81845). Per consentire l’uso dell’ESP, l’eu-LISA crea categorie di profili utente ESP che tengono conto dei diritti di accesso (art. 8 regolamenti [UE] 2019/81746 e [UE] 2019/81847).
All’utente verranno mostrati solo i dati a cui ha diritto di accesso e i riferimenti come da articoli 30–33 dei regolamenti [UE] 2019/81748 e [UE] 2019/81849. Non vengono fornite informazioni su dati cui l’utente non è autorizzato ad accedere (art. 9 regolamenti (UE) 2019/81750 e (UE) 2019/81851).
Ciascuno Stato Schengen tiene un registro delle consultazioni dell’ESP effettuate dalle autorità autorizzate o dal loro personale.
42 Cfr. nota 2.
43 Cfr. nota 3.
44 Cfr. nota 2.
45 Cfr. nota 3.
46 Cfr. nota 2.
47 Cfr. nota 3.
48 Cfr. nota 2.
49 Cfr. nota 3.
50 Cfr. nota 2.
51 Cfr. nota 3.