Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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del collegamento, il suo aggiornamento e l’autorità responsabile della verifica dei collegamenti.

Il fascicolo di conferma dell’identità del MID, ai sensi dell’articolo 34 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, contiene le seguenti informazioni:

 il tipo di collegamento tra i dati per i quali risulta una corrispondenza (art. 30–33 regolamenti [UE] 2019/81752 e [UE] 2019/81853);

 il riferimento ai sistemi d’informazione Schengen/Dublino da cui provengono i dati di cui al capoverso 1;

 un numero di identificazione unico;

 l’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse;

 la data della creazione del collegamento o del suo aggiornamento.

Art. 110g Verifica manuale di collegamenti nel MID

Cpv. 1

La verifica manuale deve essere effettuata ogni volta che vi sono collegamenti tra dati di sistemi diversi e le identità non corrispondono o non si somigliano (collegamento giallo, art. 28 par. 4 regolamenti [UE]). Per effettuare la verifica manuale, le autorità competenti (art. 110c) hanno accesso al MID. Le autorità competenti sono quelle che hanno accesso al CIR per individuare eventuali identità multiple. Per questo motivo, è opportuno un rimando all’articolo 110c capoverso 1 AP-LStrI che specifica le autorità che hanno accesso al CIR.

Cpv. 2

Questo capoverso stabilisce quali autorità sono responsabili della verifica dei collegamenti gialli nel MID. In linea di principio, si tratta dell’autorità che avvia una ricerca creando un fascicolo o aggiornando i dati nel C-VIS, nell’EES o nell’ETIAS. Nei casi di segnalazioni di polizia, l’Ufficio SIRENE di fedpol è l’autorità responsabile della verifica.

Cpv. 3

La verifica di identità multiple è effettuata in presenza della persona interessata (art. 29 regolamento [UE] 2019/817). Ciò vale in particolare quando la verifica avviene nell’ambito di un controllo di confine o se occorre verificare collegamenti sul territorio svizzero. Nel caso di collegamenti relativi a una domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la verifica può essere effettuata in assenza della persona interessata.

52 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1.

53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 110 cpv. 1.