Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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Cpv. 4
Se viene scoperta un’identità multipla illecita (collegamento rosso, art. 32 regolamenti IOP) o se i dati di una persona sono legalmente disponibili in diversi sistemi d’informazione Schengen (collegamento bianco, art. 33 regolamenti IOP), la persona interessata deve esserne informata. L’autorità responsabile della verifica manuale trasmette tali informazioni mediante un modulo standard. Inoltre, se viene creato un collegamento rosso, il MID informa automaticamente le autorità responsabili dei dati collegati (art. 32 par. 6 regolamenti IOP).
Sezione 5: Comunicazione dei dati e responsabilità per il trattamento di dati
Art. 110h Comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID
In linea di massima, i dati delle componenti dell’interoperabilità non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati. Restano valide le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati previste per ogni singolo sistema (art. 50 regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818). Si tratta dell’articolo generale 111d LStrI e degli articoli 103d e 108f LStrI che disciplinano la comunicazione dei dati nei sistemi informativi EES ed ETIAS. I dati provenienti da tali sistemi potranno essere comunicati in qualsiasi momento in conformità con le disposizioni vigenti o che saranno in vigore in futuro. Tali disposizioni prevedono che i dati dei vari sistemi, compreso il contenuto del CIR, possono essere trasmessi in alcuni casi specifici.
Art. 110i Responsabilità per il trattamento di dati dell’sBMS, del CIR e del
MID
Questa disposizione rimanda all’articolo 40 dei due regolamenti IOP ([UE] 2019/817 e [UE] 2019/818) per quanto riguarda la responsabilità del trattamento dei dati nelle tre componenti di interoperabilità sBMS, CIR e MID (cfr. 3.2 Protezione dei dati).
Capitolo 14c: Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla
normativa di Schengen
L’attuale capitolo 14b diventa il capitolo 14c e tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione a Schengen vanno a far parte del nuovo capitolo 14b che riguarda l’interoperabilità.
Le disposizioni del presente capitolo rimangono materialmente invariate.
L’articolo 111c capoverso 3 rimanda ai nuovi articoli 109l, 111a e 111d. Non subisce alcuna modifica materiale.
L’articolo 111d capoverso 5 è abrogato e diventa il nuovo articolo 109l AP-LStrI.
Il diritto di accesso di cui all’articolo 111f si riferisce in particolare alle leggi federali o cantonali in materia di protezione dei dati. Questa disposizione si applica anche alle informazioni contenute nei vari sistemi d’informazione Schengen. Si propone di abrogare questo articolo perché riprende l’articolo 8 LPD.