Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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5.2 Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)
Art. 1 cpv. 2
Si veda il commento all’articolo 92a.
Art. 15 Comunicazione all’estero 111a-111d
Gli articoli 105–107 LStrI sono sostituiti dagli articoli 102c–102e AP-LStrI. Il corrispondente rimando nell’articolo 15 LSISA deve essere adattato di conseguenza. L’attuale rimando agli articoli 111d capoverso 5 e 111i LStrI è sostituito da un rimando agli articoli 109k e 109l AP-LStrI.
5.3 Legge sulla responsabilità
Titolo del capo Va.
Nella legge sulla responsabilità occorre estendere la responsabilità per danni causati dal trattamento illecito dei dati da parte di una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone a tutti i sistemi d’informazione Schengen/Dublino e alle rispettive componenti. Il titolo del capo Va deve essere pertanto modificato come segue: Capo Va: Responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti.
Art. 19a
L’articolo 19a LResp disciplina attualmente la responsabilità in relazione al SIS. Esso statuisce infatti che la Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’utilizzazione del SIS. Il capoverso 2 stabilisce inoltre che la Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.
Il campo d’applicazione del presente articolo va esteso a tutti i sistemi d’informazione Schengen/Dublino nonché alle loro componenti. Le diverse basi giuridiche pertinenti dell’UE prevedono infatti che una persona che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali ha diritto al risarcimento da parte dello Stato Schengen responsabile del danno subito. Tali disposizioni sulla responsabilità si trovano nello specifico all’articolo 45 del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto concerne l’EES, all’articolo 33 del regolamento (CE)
n. 767/2008 per quanto riguarda il VIS, all'articolo 63 del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto attiene all’ETIAS, all’articolo 37 del regolamento (UE)
n. 603/2013 in relazione all’Eurodac e, infine, all’articolo 46 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 per quanto concerne le componenti centrali.