Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Per tale regione, nell’articolo 19a sono ora integrati l’EES (lett. b), il C-VIS (lett. c), l’ETIAS (lett. d), il CIR (lett. e), l’ESP (lett. f), il MID (lett. g) e l’Eurodac (lett. h).

Art. 19b

Anche il presente articolo necessita di essere adeguato. Esso è ora suddiviso in due capoversi. Alla lettera a il rinvio al SIS deve essere sostituito dall’espressione «uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o una delle sue componenti». Anche la lettera b deve essere adeguata. La versione in vigore si riferisce infatti esclusivamente a una segnalazione nel SIS che abbia causato un danno. Pertanto, occorre ora includere tutti i sistemi d’informazione Schengen/Dublino, parlando più generalmente di «trattamento dei dati».

Infine, gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino vanno elencati all’interno di un allegato (cpv. 2).

5.4 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Adeguamento della sistematica

Nella LSIP occorre integrare diversi articoli relativi ai sistemi d’informazione Schengen/Dublino o alle rispettive componenti. A tal fine si rende necessario adeguare la sistematica della legge. I sistemi d’informazione Schengen/Dublino vanno infatti ora regolamentati in una sezione separata (4) dopo i sistemi d’informazione di polizia «nazionali».

Art. 2

Il presente articolo elenca i sistemi d’informazione disciplinati dalla LSIP. Come illustrato al numero 4.3.1, le componenti centrali che concernono il SIS vanno regolamentate anche nella LSIP. Esse sono pertanto integrate nell’articolo 2.

Nell’articolo 2 viene ora operata una distinzione tra i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (lett. a), da un lato, e i sistemi d’informazione Schengen/Dublino e le loro componenti (lett. b), dall’altro.

Nella lettera a sono quindi ora menzionati al numero 1, la rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9-14), al numero 2, il sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15), al numero 3, il registro nazionale di polizia (art. 16) e, al numero 4, il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol; art. 17).

Quale sistema d’informazione Schengen/Dublino, al numero 1 della lettera b è invece menzionata la parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS; art. 18). Nei numeri 2-4 sono inoltre inseriti, secondo un ordine che rispecchia la loro presumibile entrata in funzione, le componenti centrali sBMS, ESP e MID, disciplinate rispettivamente dagli articoli 18a, 18b e 18c.