Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Tuttavia le informazioni tecniche attualmente disponibili sono troppo limitate per poter formulare una base legale formale dettagliata. Quest’ultima sarà pertanto integrata in un secondo momento.

Art. 18c Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)

Il MID concerne anch’esso il SIS e va pertanto disciplinato, oltre che nella LStrI, (art. 110f) anche nella LSIP.

Cpv. 1

Il capoverso 1 disciplina gli scopi del MID e i suoi contenuti. Il MID deve servire a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

Cpv. 2

In determinati casi viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel SIS e nel CIR. È quanto avviene quando nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS e, in futuro anche nell’Eurodac, sono registrati o aggiornati dei dati.

Cpv. 3

Il presente capoverso illustra come si svolge concretamente la procedura di rilevazione automatica delle identità multiple. Per verificare se nel SIS o nel CIR sono già registrati dati su una persona, l’sBMS confronta i dati appena registrati o aggiornati con i template biometrici in esso contenuti. A sua volta, l’ESP confronta i dati di identità e quelli dei documenti di viaggio con i dati alfanumerici già registrati.

Se risultano una o più corrispondenze, il SIS e il CIR creano un collegamento tra i dati usati per avviare l’interrogazione e i dati per i quali è emersa la corrispondenza.

Cpv. 4

In caso di collegamento viene creato un fascicolo di conferma dell’identità (v. art. 34 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818). Il fascicolo contiene i seguenti dati: il tipo di collegamenti tra i dati, a condizione che sussista una corrispondenza, un riferimento ai sistemi di informazione Schengen/Dublino in cui sono conservati i dati oggetto del collegamento, un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi di informazione Schengen/Dublino, l’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nonché la data della creazione del collegamento o del suo aggiornamento.

Art. 18d Verifica manuale di collegamenti nel MID

Il presente articolo definisce le autorità competenti per la verifica manuale dei collegamenti esistenti tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino (cfr. art. 110 cpv. 1 LStrI).