Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Art. 18b Portale di ricerca europeo (ESP)

Poiché è collegato al SIS, l’ESP deve essere disciplinato, oltre che nella LStrI (art. 110e), anche nella LSIP.

Cpv. 1

Come illustrato in merito all’articolo 110e LStrI, l’ESP consentirà di consultare, mediante un’unica ricerca effettuata sulla base dei dati di identità o dei documenti di viaggio o biometrici, tutti i pertinenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino (SIS, EES, VIS, ETIAS, Eurodac e CIR) nonché le banche dati di Interpol e i dati Europol.

Cpv. 2

L’accesso online all’ESP è limitato alle autorità che sono autorizzate ad accedere ad almeno uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino (SIS, EES, VIS, ETIAS, Eurodac e CIR), alle banche dati di Interpol SLTD e TDAWN o ai dati Europol.

Cpv. 3

Le autorità autorizzate all’accesso possono effettuare interrogazioni sulla base di dati di identità, dei documenti di viaggio o biometrici. Le ricerche possono riguardare persone o documenti di viaggio.

Cpv. 4

Il risultato delle interrogazioni è limitato ai sistemi d’informazione Schengen/Dublino, alle banche dati Interpol e ai dati Europol per i quali l’autorità interessata dispone di un diritto d’accesso online. Le risposte indicano inoltre da quali sistemi sottostanti provengono i dati in questione nonché i collegamenti esistenti.

In cooperazione con gli Stati Schengen, eu-LISA definirà all’interno di un atto di esecuzione i campi di dati da usare per l’interrogazione, i dati specifici che possono essere interrogati e le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta. Questi elementi andranno disciplinati a livello di ordinanza.

Cpv. 5

Sul piano tecnico, si prevede di creare una «piattaforma nazionale di ricerca» per il collegamento all’ESP. A tale piattaforma saranno collegati anche i sistemi d’informazione di polizia cantonale, nella misura in cui ciò sia consentito dai regolamenti UE.