Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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Cpv. 1
Il diritto d’accesso serve alla verifica manuale dei collegamenti gialli (ovvero dei collegamenti per i quali non è stata ancora effettuata alcuna verifica manuale).
Cpv. 2
In linea di principio, la verifica manuale deve essere eseguita dall’autorità che ha effettuato una registrazione o una modifica a un fascicolo contenuto all’interno di uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino.
Se il collegamento concerne una segnalazione nel SIS, tranne laddove quest’ultima si riferisca a un rifiuto d’entrata, la verifica manuale compete all’Ufficio SIRENE. Se la verifica riguarda l’EES, la competenza è affidata all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) o alla polizia cantonale. La SEM e le altre autorità competenti in materia di visti sono chiamate a effettuare verifiche manuali se il collegamento concerne il C-VIS. Se il collegamento riguarda invece l’ETIAS, la verifica manuale è eseguita dalla SEM.
L’autorità competente per la verifica manuale ha accesso a tutti i dati di cui ha bisogno per procedere alla verifica dell’identità. Si tratta dei dati oggetto del collegamento contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell’identità nonché dei dati di identità oggetto del collegamento nel CIR e nel SIS. La verifica delle identità diverse deve essere effettuata senza indugio. In tale contesto occorre classificare il collegamento come verde (i dati di identità nei fascicoli oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona), rosso (in caso di identità multipla illecita o di frode di identità) o bianco (si tratta della stessa persona) e integrare il fascicolo di conferma dell’identità. Ogni collegamento deve essere verificato singolarmente.
Cpv. 4
Se dalla verifica manuale emerge un’identità multipla illecita (collegamento rosso) o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schengen/Dublino (collegamento bianco), la persona in questione deve essere informata mediante un modulo standard. È possibile rinunciare a procedere a una tale informazione se ciò potrebbe pregiudicare una segnalazione nel SIS o se è necessario per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali.
Il MID informa le autorità competenti per i dati oggetto di un collegamento rosso.
La verifica manuale deve avvenire, nella misura del possibile, in presenza della persona in questione. È il caso in particolare dei controlli all’ingresso nel territorio svizzero, laddove la Svizzera valga come primo Stato Schengen.
Articolo 18e Comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID