Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
4Il servizio di controllo interno allestisce annualmente un rapporto all’attenzione dell’Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).»
Art. 110: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)
Art. 110 cpv. 2 AP-LStrI: OSAR e USS propongono di chiarire all’interno di un periodo supplementare che un’autorità che avvia una consultazione nell’sBMS, vede soltanto i riferimenti a quei sistemi d’informazione dell’UE cui ha accesso (cfr. commento all’art. 18a cpv. 1 LSIP).
Art. 110b AP-LStrI: Consultazione del CIR a fini di identificazione
Art. 110b cpv. 1 AP-LStrI: OSAR e USS ritengono che l’articolo sia formulato in modo troppo vago e incompleto in quanto indebolisce il principio di esclusività previsto dall’articolo 20 paragrafo 2 dei regolamenti UE sull’interoperabilità. La nuova formulazione proposta è pertanto la seguente: «Il CIR può essere consultato soltanto da un’autorità ai sensi del capoverso 3 e unicamente ai fini dell’identificazione di una persona».
Art. 110b cpv. 2 AP-LStrI: l’OSAR critica il fatto che gli scopi siano formulati in modo troppo ampio e vago contraddicendo quindi i requisiti posti dall’articolo 20 paragrafo 5 dei regolamenti UE sull’interoperabilità. Anche il PSS considera troppo ridotta la densità normativa e propone la seguente aggiunta:
«2… e salvaguardare la sicurezza nazionale. La consultazione del CIR avviene di norma in presenza dell’interessato e se quest’ultimo:
a. non è in grado di collaborare e non può esibire alcun documento dal quale si evince la sua identità; o
b. si rifiuta di collaborare; o
c. se vi è il sospetto fondato che il documento esibito sia falso o che l’interessato non stia dicendo la verità sulla propria identità.
2bisÈ vietata la duplicazione dei dati personali contenuti nel CIR.»
Art. 110b cpv. 4 AP-LStrI: l’OSAR chiede di aggiungere che la consultazione debba avvenire sul posto e «in presenza dell’interessato», come previsto nell’articolo 20 paragrafo 2 dei regolamenti UE sull’interoperabilità.
Art. 110c AP-LStrI: Consultazione del CIR a fini di individuazione di identità multiple
L’ASM sottolinea che la cerchia di autorità che dispongono dei diritti di accesso dovrebbe essere sufficientemente ampia affinché si possa rispondere al modello dei quattro filtri previsto dal piano d’azione IBM.
Art. 110d AP-LStrI: Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
OSAR e USS raccomandano di precisare che le autorità di perseguimento penale che hanno un riscontro positivo devono sempre rivolgersi all’autorità di controllo al fine di verificare se le condizioni per l’accesso al CIR erano soddisfatte. Inoltre chiedono di disciplinare in modo più chiaro a livello di legge che per «altri reati gravi» si intendono i reati per i quali è prevista una pena detentiva di almeno tre anni, in particolare alla luce del fatto che il SIC ha accesso a dati personali sensibili.
OSAR e PSS criticano l’accesso agevolato da parte delle autorità di perseguimento penale ai dati contenuti nei sistemi d’informazione sulla migrazione. Il PSS vi ravvisa uno stravolgimento dei principi dello Stato di diritto in materia di perseguimento penale. Secondo l’OSAR ricorrere a un sistema di riscontro positivo o negativo significherebbe eliminare il meccanismo a cascata.