Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 15 pagine
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L’UDC approva l’accesso da parte delle autorità di polizia e migratorie poiché in questo modo anche le persone che si trovano già nello spazio Schengen possono essere identificate in modo più efficace in relazione alla loro persona e al loro statuto di soggiorno.
Art. 111k AP-LStrI (nuovo): Autorità nazionale di controllo e rapporto
Il PSS propone di inserire il nuovo articolo seguente:
«1 L’autorità nazionale di controllo ai sensi dell’articolo 51 paragrafo 1 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento [UE] 2016/679) è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
2Nell’ambito delle sue competenze, l’IFDPT ha la facoltà di impartire istruzioni alle autorità responsabili per il trattamento dei dati contenuti nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino.
3L’IFDPT pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di dati personali, le misure successive adottate e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati (art. 51 par. 2 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).
4L’IFDPT collabora con il Garante europeo della protezione dei dati e le altre autorità nazionali di controllo. Riferisce a quest’ultimo nel caso accerti discrepanze rilevanti tra le procedure adottate dai Paesi membri o trasmissioni illecite tramite i canali di comunicazione delle componenti di interoperabilità e trae le conclusioni per la Svizzera dalla relazione di valutazione redatta annualmente dalla Commissione europea sull’attuazione dei requisiti in materia di qualità dei dati da parte degli Stati membri (art. 37 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).
5L’IFDPT allestisce ogni due anni un rapporto all’attenzione del Parlamento svizzero e del Garante europeo della protezione dei dati sul trattamento dei dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino.
6L’IFDPT controlla nell’ambito delle sue competenze l’attuazione delle raccomandazioni dell’UE sulla trasposizione e sull’applicazione del diritto Schengen in Svizzera.
7Il Consiglio federale provvede affinché l’IFDPT, quale autorità nazionale di controllo, disponga delle risorse e delle conoscenze specialistiche sufficienti per assolvere i compiti assegnatigli (art. 51 par. 4 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).»
2.4.2 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione9 Art. 18a LSIP: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)
Art. 18a cpv. 2 LSIP: OSAR e USS propongono di chiarire in un periodo supplementare che un’autorità che avvia una consultazione nell’sBMS veda unicamente i riferimenti ai sistemi d’informazione dell’UE cui ha accesso (cfr. commento all’art. 110 cpv. 2 AP-LStrI).
Art. 18d LSIP: Verifica manuale di collegamenti nel MID
Art. 18d LSIP: Verifica manuale di collegamenti nel MID
Il PSS chiede di introdurre scadenze fisse con termini concreti e di definire una procedura chiara che permetta di verificare tempestivamente i collegamenti nel MID. Propone la seguente formulazione: «3bisLa verifica manuale delle identità diverse avviene, ove possibile, sempre entro 12 ore dall’accertamento e dalla comunicazione di un collegamento non verificato. L’interessato è informato senza indugio sempreché una tale comunicazione non pregiudichi interessi preponderanti in materia di sicurezza.»
9 RS 361