Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 12 pagine
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Il Cantone ZH suggerisce di specificare cosa si intende con il termine «ambiente circostante agli animali» nell’articolo 259 OFE.
Art. 274d cpv. 1 lett. e
La modifica è generalmente approvata. Il Cantone LU fa notare che i dettagli devono essere stabiliti nelle direttive tecniche.
Art. 282 e 282a nonché art. 285-287: Epizoozie dei pesci
Il Cantone SO sostiene le disposizioni. I Cantoni BE e GL nonché JFK rilevano ambiguità sulla distinzione tra «zona di protezione» e «zona di sorveglianza» nelle acque pubbliche e mettono in dubbio l’applicabilità di un divieto di pesca se un’acqua pubblica si trova in una zona di protezione o di sorveglianza, poiché i pesci ricettivi all’epizoozia non possono uscire da queste zone. Propongono di chiarire i termini «zona di protezione» e «zona di sorveglianza» per le acque pubbliche in una direttiva tecnica sui provvedimenti da adottare in presenza di IHN, VHS e ISA.
Il cantone FR illustra una contraddizione tra l’articolo 282 capoverso 1 lettere b e d. Si propone di modificare la formulazione precisando che il flusso idrico in entrata e in uscita dell’azienda venga interrotto in caso di rischio di diffusione dell’epizoozia nelle acque pubbliche e che l’acqua deve essere scaricata nella rete fognaria. VSF ritiene che in linea di massima la regolamentazione sia adeguata per un efficace risanamento di un impianto. Nell’articolo 282a capoverso 5, tuttavia, sarebbe più appropriato parlare di azienda «risanata» invece di azienda «infetta».
Art. 295 cpv. 1: Collaborazione di autorità e organizzazioni nell’esecuzione
ASR, BVCH, GalloSuisse, USC, SGP, SMP e swissherdbook accolgono con favore le modifiche proposte. Il Cantone SO chiede che nel provvedimento siano inclusi anche gli organi cantonali competenti in materia di foreste.
art. 295a cpv. 1: Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di ae-
roporti e porti, agenzie di viaggio e fornitori di servizi
I Cantoni BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SO, TI, TG e UR nonché BOSS, SZV SG, VSB e ASVC chiedono che l’obbligo di collaborazione sia esteso ai gestori di aree di sosta e stazioni di servizio.
Art. 297 cpv. 2 lett. g: Compiti dell’USAV
ASR, BVCH, GalloSuisse, HOS, USC, SGP, SMP e swissherdbook accolgono con favore le modifiche proposte.
Modifica di altri atti normativi (ordinanza BDTA; ordinanza concernente i sistemi d’in-
formazione per il servizio veterinario pubblico)
Gallosuisse, HOS e SGP chiedono lo stralcio dell’indicazione «il numero BDTA dell’azienda di provenienza in Svizzera» nell’allegato 1, punto 5, della modifica dell’ordinanza BDTA, poiché la tracciabilità nella produzione di uova è già garantita sulla base di un codice articolo. Il Cantone FR fa notare che non tutte le aziende detentrici di animali hanno un numero BDTA ed è quindi favorevole a richiedere questa informazione solo come opzione.
Non sono pervenute osservazioni sulla modifica dell’ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.