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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1bis, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE),

Art. 2 lett. b e c

Abrogate

Art. 4 lett. d e q

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

d. la zoppina;

q. abrogata

Art. 6 lett. e ed lter

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

e. OSOAn: ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale;

lter. biosicurezza (protezione da pericoli biologici): insieme dei provvedimenti edili e organizzativi finalizzati a ridurre il rischio che un’epizoozia venga introdotta, si sviluppi o si diffonda in un’azienda detentrice di animali oppure che si propaghi a partire da un’azienda detentrice di animali;

1 RS 916.401

2 RS 916.40

3 RS 916.441.22

2019–…