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Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1bis, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE),
Art. 2 lett. b e c
Abrogate
Art. 4 lett. d e q
Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:
d. la zoppina;
q. abrogata
Art. 6 lett. e ed lter
Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:
e. OSOAn: ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale;
lter. biosicurezza (protezione da pericoli biologici): insieme dei provvedimenti edili e organizzativi finalizzati a ridurre il rischio che un’epizoozia venga introdotta, si sviluppi o si diffonda in un’azienda detentrice di animali oppure che si propaghi a partire da un’azienda detentrice di animali;
1 RS 916.401
2 RS 916.40
3 RS 916.441.22
2019–…