Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 12 pagine

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4 Commento alle singole disposizioni

Art. 2: Epizoozie altamente contagiose

L’adeguamento dell’elenco è generalmente accolto con favore e non incontra alcuna opposizione. Soltanto l’UDC suppone che porterà a un risparmio.

Art. 4: Epizoozie da combattere

Lett. d: Il Cantone AG accoglie con favore il fatto che la zoppina sia da includere nell’OFE come epizoozia da combattere, poiché è necessaria una lotta su vasta scala (a livello nazionale). Anche SAB e SAV sostengono esplicitamente questa modifica. Da parte sua, il Cantone LU rifiuta in linea di principio l’inclusione della zoppina come «epizoozia da combattere».

Lett. q: Micarna e VSF accolgono con favore lo stralcio dall’OFE della «necrosi pancreatica infettiva (IPN)». I Cantoni GL, GR e BE nonché JFK fanno notare che, se l’IPN venisse stralciata dall’OFE, potrebbe verificarsi una diffusione degli agenti patogeni dell’epizoozia nell’acquacoltura svizzera, poiché lo Stato non può più ordinare provvedimenti di lotta. Il numero di aziende agricole infette aumenterebbe e con esso la diffusione della malattia in Svizzera. Crescerebbe di conseguenza la carica virale nella popolazione di pesci selvatici, anche a causa dell’escrezione del virus da parte di pesci d’allevamento infetti negli impianti di acquacoltura. Propongono quindi di classificare l’IPN come «epizoozia da sorvegliare».

Art. 6: Definizioni e abbreviature

L’introduzione del principio di biosicurezza è generalmente apprezzata.

Art. 18a cpv. 3bis: Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si dichiara a favore dell’accorciamento del termine a tre giorni per la notifica di un nuovo apiario. SVS sottolinea inoltre che l’OFE dovrebbe menzionare che tutti i Cantoni accolgono le notifiche elettroniche degli ispettori degli apiari. Il Cantone FR ritiene che una notifica entro dieci giorni sia sufficiente e proporzionata, poiché le aziende di apicoltura, a differenza delle aziende detentrici di animali a unghia fessa, sono soprattutto aziende amatoriali con poco traffico di animali. Il Cantone AG ritiene che la modifica prevista sarà difficile da controllare. Non vede alcuna ragione per cui l’apicoltura debba essere notificata più rapidamente delle aziende detentrici di equidi e pollame e chiede pertanto che il termine di notifica sia mantenuto a dieci giorni o ridotto a tre giorni anche per queste ultime.

Art. 19a cpv. 2 e 3: Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

L’inserimento della definizione di «nucleo di fecondazione» nell’OFE è considerato importante e corretto. Il Cantone FR auspica che l’eccezione della notifica del trasferimento dei nuclei di fecondazione sia stralciato dall’OFE.

Art. 23: Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

SVS e VSF considerano ragionevoli le modifiche. I Cantoni AG, BE, BL, BS, GL, GR, TG, TI, LU, NW, OW, SG, SH, UR e ZH nonché BOSS, JFK, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC sono del parere che i requisiti professionali del veterinario debbano essere definiti in un’istruzione esecutiva dell’USAV. Il Cantone FR considera troppo frequente il controllo sanitario annuale delle aziende d’acquacoltura con un maggiore rischio di introduzione di epizoozie. La frequenza dei controlli delle aziende di acquacoltura dovrebbe, a suo parere, essere adeguata al massimo a ogni quattro anni, poiché i controlli verrebbero effettuati anche nell’ambito dell’OMCC e dell’OlgM, il che è considerato sufficiente. Si propone di disciplinare i controlli nell’ordinanza sulla produzione primaria e di regolamentare i controlli veterinari nel quadro dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet).