Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

consentire autorizzazioni in deroga per il trasporto di animali tra aziende detentrici di ovini poste sotto sequestro.

La maggioranza dei partecipanti è della stessa opinione sulla vaccinazione contro la zoppina. Il Cantone GE ritiene che la regolamentazione proposta non possa essere controllata nella pratica e che la vaccinazione durante un programma di lotta sia comunque controproducente. I Cantoni AG, BE, GL, GR, BL, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché ASR, SSPR, BOSS, BSZV, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OSSV, Prométerre, Proviande, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook, SZV SG, FSAC, UBV, VSB, ASVC e ZSBB vogliono vietare completamente la vaccinazione durante e in parte anche dopo il programma di lotta. I Cantoni SH e SG nonché BOSS, OSSV, SZV SG e VSB desiderano dare al veterinario cantonale la possibilità di concedere deroghe in casi giustificati e a condizioni adeguate.

Il Cantone di Zurigo fa notare che i casi di sospetto o di epizoozia sono già disciplinati dagli articoli 228b e 228c e che le disposizioni dell’articolo 229g potrebbero essere integrate in essi. In caso di rinuncia all’analisi ai sensi dell’articolo 229g capoverso 2, il Cantone ZH ritiene inoltre che manchi una disposizione concreta per stabilire se la tassa ai sensi dell’articolo 229b sia comunque dovuta.

Il Cantone ZH sottolinea ancora una volta che è discutibile come il veterinario cantonale possa determinare se le disposizioni sono state rispettate, nel caso in cui il metodo di lotta sia affidato ai detentori di animali. Non è chiaro secondo quali criteri i veterinari cantonali ordinano il risanamento ed entro quale termine questo debba essere eseguito. Il mancato rispetto di un ordine può essere punito solo se l’ordine stesso è sufficientemente chiaro e realizzabile. Secondo il Cantone SO deve essere chiaro per legge che il veterinario cantonale può ordinare la macellazione degli animali per il risanamento in tutti i casi giustificati.

Art. 238 cpv. 3 lett. a, art. 238a cpv. 1 lett. a e abis, 1bis e 2 frase introduttiva e lett. b: Paratubercolosi

L’adeguamento della disposizione sull’impiego di giovani animali infetti da paratubercolosi è esplicitamente accolto con favore da SSPR, SMP e FSAC ed è sostenuto in linea di principio da ASR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, USC, SGBV, Suisseporcs, Swissherdbook e UBV, ma in alcuni casi non è considerato praticabile. Proviande propone inoltre di abbassare l’età massima di macellazione a otto mesi. I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH nonché BOSS, BSZV, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC chiedono la soppressione dell’articolo 238a capoverso 1abis, poiché, a loro avviso, la definizione di «giovani animali da latte» non è chiara e l’inclusione dei soli vitelli da latte non ha senso.

Art. 257, art. 258 cpv. 1bis, art. 259 cpv. 1 lett. a e b: Infezione del pollame da Salmonella

ASR, BOSS, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OBV, OSSV, USC, SGBV, SGP, Suisseporc, SZV SG, UBV e VSB accolgono con favore la modifica, secondo la quale in futuro le aziende detentrici di pollame dovranno prelevare esse stesse più campioni e che gli animali da allevamento dovranno ora essere sottoposti a campionamento a un intervallo di tre settimane anziché due. Le stesse organizzazioni e i Cantoni AI e AR si dichiarano espressamente d’accordo con il fatto che il prelievo di campioni ufficiali non debba necessariamente avvenire attraverso un veterinario ufficiale, ma possa invece essere effettuato anche da altri collaboratori del servizio veterinario cantonale o da veterinari privati. SVS è d’accordo con questo parere e vorrebbe che ciò fosse esplicitamente previsto nell’OFE.

Micarna fa notare che la modifica non è necessaria quando i campioni sono prelevati «seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale». Inoltre, ritiene che l’indicazione «per la prima volta nella 24asettimana di vita» dovrebbe essere formulata in modo più flessibile per dare alle aziende detentrici di pollame un maggiore margine di manovra. Si propone un periodo compreso tra le 22 e le 26 settimane di vita. SVS propone di non analizzare tutti gli effettivi di un’azienda detentrice di animali a ogni prelievo di campioni, ma di farlo solo una volta all’anno.