Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 15 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Servizio giuridico
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
I. Situazione iniziale
Nel quadro della presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) si intende inserire la zoppina tra le «epizoozie da combattere». Per la lotta a questa epizoozia si condurrà un programma nazionale della durata di cinque anni al massimo, finanziato in parte mediante una tassa riscossa presso i detentori di ovini. In futuro, a determinate condizioni, le aziende di acquacoltura saranno sottoposte a una sorveglianza sanitaria da parte di un veterinario; inoltre sono previsti adeguamenti dei provvedimenti da adottare in caso di comparsa di determinate epizoozie dei pesci. Per quanto concerne la sorveglianza degli effettivi avicoli riguardo alla presenza di salmonelle, d’ora in poi saranno gli stessi detentori di animali a prelevare la maggior parte dei campioni nelle aziende detentrici di pollame, in modo da sgravare le autorità di esecuzione. Infine si effettuano diversi aggiornamenti alle nuove conoscenze scientifiche e indispensabili precisazioni redazionali.
II. Commento alle singole disposizioni
Ingresso
Si prevede di finanziare in parte il programma di lotta contro la zoppina (cfr. commento agli art. 229 segg.) mediante la riscossione limitata nel tempo di tasse presso i detentori di animali. La relativa base legale è costituita dall’articolo 31a della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), che di conseguenza deve essere inserito nell’ingresso dell’ordinanza sulle epizoozie insieme all’articolo 19, che contiene la norma di delega per gli articoli 32 e 33 OFE.
Art. 2 lett. b e c
La stomatite vescicolare (lett. b) e la malattia vescicolosa dei suini (lett. c), attualmente considerate epizoozie altamente contagiose, vengono cancellate dall’ordinanza sulle epizoozie. Per via dei loro sintomi, simili a quelli dell’afta epizootica, queste due malattie erano state classificate come epizoozie altamente contagiose. Siccome i test attualmente disponibili sono sufficientemente significativi da consentire una distinzione certa tra queste malattie, in presenza di singoli casi di stomatite vescicolare o malattia vescicolosa dei suini l’abbattimento di interi effettivi non appare più giustificato. L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) già nel 2014 ha stralciato tali malattie dal proprio elenco delle epizoozie e l’Unione europea non le ha inserite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/18821 relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e
1 Regolamento di esecuzione (EU) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21.