Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/73: Modificazione dell'ordinanza sulle epizoozie · 12 pagine
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Micarna ritiene che i controlli obbligatori debbano essere condotti da un veterinario specializzato nel settore ittico. Il Cantone BS considera necessario precisare che i controlli possono essere effettuati anche da veterinari non ufficiali.
I Cantoni AR, AG, BE, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TI, TG, SG, SH, UR e ZH nonché ASVC osservano che la documentazione richiesta dalla legislazione sulle epizoozie deve di norma essere conservata per tre anni. Lo stesso periodo di conservazione dovrebbe essere prescritto per la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria nelle imprese di acquacoltura. GastroSuisse propone di specificare che le disposizioni si applicano alle aziende che importano pesci vivi dall’estero per l’allevamento o la consegna di pesci vivi. I Cantoni AI e AR fanno notare che non è chiaro a cosa si riferisca la produzione da 500 kg e vorrebbero una definizione più precisa.
Art. 51 cpv. 2bis: Competenze in materia di inseminazione artificiale
I Cantoni AI, AG, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR e ZH nonché ASVC non accolgono con favore la specificazione della validità dell’autorizzazione per i tecnici di inseminazione solo per il Cantone che l’ha rilasciata. A loro parere, l'autorizzazione dovrebbe essere valida per tutta la Svizzera e per questo motivo propongono una formulazione alternativa. Anche BOSS, NBV, OBV, OSSV, SAV, USC, SGBV, SMP, UDC, Suisseporcs, ASNB, SZV SG, UBV, VSB e ZSBB respingono all’unanimità la proposta della precisazione e propongono un elenco nazionale di autorizzazioni. Swissgenetics osserva che il veterinario cantonale deve essere informato su chi è attivo nel suo Cantone e propone di mantenere il progetto di modifica.
Art. 59 cpv. 1: Obblighi dei detentori di animali in generale nella lotta contro la zoppina
Il principio della biosicurezza è accolto. Le associazioni nel campo della produzione animale auspicano una scadenza per la modifica dell’infrastruttura. Chiedono inoltre chiarimenti per i terzi. Alcuni partecipanti alla consultazione giudicano inappropriato che nell’OFE si citi l’uso corretto dei medicamenti e chiedono che ciò venga spostato nell’ordinanza sui medicamenti veterinari.
Art. 104 e 105: Malattia vescicolare dei suini
Lo stralcio è accolto, cfr. commento all’articolo 6.
Art. 116 cpv. 2, 118, 118a e 119: Peste suina africana
La modifica del periodo di incubazione è accettata senza opposizione. Anche l’allentamento delle misure di lotta contro la peste suina africana è accolto generalmente con favore. Spesso vengono richiesti i dettagli dei prelievi da effettuare. Molti Cantoni chiedono una dichiarazione sulla revoca dei provvedimenti di sequestro nella zona di protezione.
Art. 126 lett. a: Stomatite vescicolare
Lo stralcio è accolto, cfr. commento all’articolo 6.
Art. 134 cpv. 1 lett. f: Carbonchio ematico
Nessuna osservazione specifica.
Art. 174e cpv. 1 lett. f nonché 2 e 2bis: Diarrea virale bovina (BVD)
L’ulteriore analisi sierologica di un’azienda entro un anno dalla revoca dei sequestri relativi alla BVD è esplicitamente accolta con favore da ASR, BVCH, HOS, OBV, NBV, USC, SGBV, SMP, Suisseporcs, Swissherdbook, Swissgenetics, UBV e FSAC. I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH e ASVC auspicano che le analisi sierologiche siano specificate nel testo dell’ordinanza. Solo l’ASBN considera questo ulteriore provvedimento nella lotta alla BVD sproporzionato e superfluo e chiede lo stralcio dell’articolo 174e capoverso 2.