Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

Attualmente il mercato del gas svizzero è regolamentato in modo insufficiente. La legge federale del 4 ottobre 19631 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) prevede per il mercato del gas un semplice obbligo di trasporto: secondo l’articolo 13 capoverso 1 LITC i gestori delle reti sono tenuti ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell’esercizio e purché il terzo offra una rimunerazione adeguata. Per il resto, il comportamento dei diversi operatori del mercato è disciplinato dalle disposizioni generali in materia di concorrenza, in particolare dalla legge federale del 6 ottobre 19952 sui cartelli (LCart) e dalla legge federale del 20 dicembre 19853 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr).

Ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LITC in caso di divergenze, sull’obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l’Ufficio federale dell’energia (UFE). In alternativa anche la Commissione della concorrenza (COMCO) può affermare il diritto al trasporto in forza della legge sui cartelli. In caso di controversie quindi vi è una competenza parallela della COMCO e dell’UFE.

La LITC, entrata in vigore nel 1964, disciplina la vigilanza, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta; in tale contesto l’articolo 13 non appare pertinente. Questo articolo infatti dovrebbe evitare lo sfruttamento della posizione monopolistica del titolare dell’impianto di trasporto in condotta e la costruzione di condotte parallele. Per decenni l’articolo non ha mai dato adito a discussioni, ma a partire dagli anni Novanta, con la creazione di un mercato del gas interno nell’Unione europea (UE), la situazione è cambiata. Attraverso tre pacchetti energia e le relative norme tecniche si sono affermati mercati all’ingrosso liquidi, su cui diversi attori commerciano gas anche a breve termine, in un settore che sino ad ora si basava su accordi di lunga data tra pochi attori. Questi sviluppi hanno avuto delle conseguenze anche per la Svizzera: sempre più numerose le grandi aziende industriali e commerciali volevano acquistare il gas necessario sui mercati all’ingrosso europei e trasportarlo direttamente in Svizzera, fino al luogo di consumo.

Al fine di concretizzare le condizioni di accesso alla rete, nel 2003 il settore del gas svizzero ha stipulato una convenzione per il coordinamento del trasporto («Transportkoordinations-Vereinbarung». Nel 2008 tuttavia, un cliente industriale di gas ha chiesto all’UFE di definire ufficialmente le condizioni di accesso alla rete ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LITC e parallelamente ha sporto denuncia alla COMCO. In conseguenza di questo fatto il 1º ottobre 2012 il settore del gas e due associazioni di grandi clienti industriali hanno stipulato una convenzione concernente l’accesso alla

1 RS 746.1

2 RS 251

3 RS 942.20