Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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fornitore diverso dal fornitore di gas locale. Con le attuali condizioni di accesso alla rete non sembra affermarsi un libero mercato funzionante. Con la proposta di apertura parziale del mercato per i consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh per centro di consumo, rispetto alla soglia stabilita nella convenzione del 2012 avrà accesso al mercato una quota nettamente superiore di clienti. Il fatto che non venga proposta un’apertura completa del mercato dipende dalle condizioni quadro del mercato svizzero del gas (caratterizzato da una sempre minore importanza del gas naturale nel settore del riscaldamento e da un mercato relativamente piccolo) (si veda cap. 3).
1.2.3 Mantenimento della sicurezza dell’approvvigionamento
L’approvvigionamento di gas è una cosiddetta infrastruttura critica.11 La Svizzera importa praticamente tutto il gas che consuma. La quota di biogas prodotta entro i confini svizzeri rispetto al consumo è pari solamente all’1 per cento. Il gas naturale viene acquistato in diversi Paesi e attraverso vari canali. Il principale di questi è il gasdotto Transitgas che dalla Germania e dalla Francia raggiunge l’Italia attraversando la Svizzera. Dal 2017/2018 questo gasdotto può essere gestito in entrambe le direzioni (grazie al cosiddetto «flusso invertito»). L’IEA ha confermato che la Svizzera è adeguatamente collegata alla rete europea del gas, un requisito fondamentale per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas.12
A seguito della crisi del gas tra Russia e Ucraina del 2009 l’UE ha potenziato la propria gestione del gas e creato il cosiddetto «gruppo di coordinamento del gas». Secondo il regolamento sull’approvvigionamento di gas naturale13, che funge da base per l’attività di questo organo, la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale è un compito comune del settore del gas, degli Stati membri dell’UE (e delle rispettive autorità preposte) e della Commissione europea. La recente revisione di questo regolamento nel 2017 ha introdotto nell’articolo 13 un meccanismo di solidarietà. Questo meccanismo impone a ogni Stato membro di fornire gas ad un altro Stato membro – se collegato con esso alla rete del gas direttamente o attraverso uno Stato terzo – nel caso in cui dichiari un’emergenza nell’approvvigionamento e abbia già adottato tutti gli altri provvedimenti possibili per garantire l’approvvigionamento. Pur non essendo membro del gruppo di coordinamento né esercitando un ruolo di osservatore, la Svizzera viene regolarmente invitata alle sue riunioni. Analogamente ai requisiti posti dal regolamento sul gas naturale dell’UE, negli scorsi anni l’UFE ha elaborato e pubblicato una valutazione dei rischi nonché piani d’azione preventivi e piani d’emergenza.
11 Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche 2018–2022 (FF 2018 455), pag. 463.
12 IEA, Energy Policies of IEA Countries: Switzerland, 2018 Review.
13 Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.