Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 11 pagine
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delle prestazioni di cui allʼarticolo 25a LAMal eventualmente fornite allʼestero. Le modifiche previste non hanno dunque alcun effetto al di fuori dei confini nazionali e sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con lʼAccordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e lʼUE (ALC)10 e la Convenzione AELS11. In virtù dellʼallegato II dellʼALC e dellʼappendice 2 dellʼallegato K della Convenzione AELS, il diritto di coordinamento dellʼUE dei sistemi di sicurezza sociale è applicabile nei suoi rapporti con gli Stati membri dellʼUE o dellʼAELS. Questo diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale nellʼottica della libera circolazione delle persone. Gli Stati membri restano infatti liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo dʼapplicazione personale, le modalità di finanziamento e lʼorganizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento, quali il divieto di discriminazione, la considerazione dei periodi di assicurazione e la fornitura transfrontaliera delle prestazioni, disciplinati nel regolamento (CE) n. 883/200412 e nel relativo regolamento dʼapplicazione (CE) n. 987/200913. Questi diritti non sono in alcun modo limitati dal progetto.
5.3 Forma dellʼatto
In virtù dellʼarticolo 164 Cost. e dellʼarticolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento14, lʼAssemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Lʼadozione del progetto avverrà secondo la procedura legislativa ordinaria.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo lʼarticolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi sottostanno al freno alle spese. Devono sottostare a tale regolamentazione non solo le disposizioni istitutive di sussidi, ma anche quelle che influiscono sul loro ammontare. Dato che le modifiche degli articoli 25a e 52 LAMal comportano una spesa aggiuntiva ricorrente di 4,9 milioni di franchi allʼanno per la Confederazione, vanno subordinate al suddetto articolo concernente il freno alle spese.
5.5 Delega di competenze legislative
Lʼarticolo 96 LAMal attribuisce al Consiglio federale la competenza generale di emanare disposizioni esecutive nel campo dellʼassicurazione sociale contro le malattie. In virtù degli articoli 25a capoverso 3 e 52 capoverso 1 lettera a numero 3 LAMal, il progetto attribuisce al DFI, su delega del Consiglio federale, la competenza di designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati dal personale
10 RS 0.142.112.681
11 RS 0.632.31
12 RS 0.831.109.268.1
13 RS 0.831.109.268.11
14 RS 171.10