Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 11 pagine
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pur essendo installati e controllati dal personale di cura, vengono utilizzati direttamente dai pazienti.
Il disciplinamento proposto semplifica la rimunerazione del materiale sanitario delle categorie B e C, che non dipenderà più dalla persona che effettivamente lo utilizza (il paziente da solo o con lʼaiuto di una persona non professionista o il personale delle case di cura e dei fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale) e sarà unicamente a carico dellʼAOMS, mentre finora il materiale utilizzato dal personale di cura era rimunerato tramite il finanziamento delle cure. Per quanto riguarda le cure acute e transitorie, questo materiale non sarà più rimunerato dai Cantoni e dallʼAOMS, ma unicamente da questʼultima. La nuova base legale consentirà inoltre al Consiglio federale di designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici per i quali può essere fissata una rimunerazione forfettaria tramite una convenzione tra assicuratori e case di cura o fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale o tra assicuratori e ospedali per le cure acute e transitorie.
2.2 Adeguatezza dei mezzi richiesti
Come precisato dal Tribunale amministrativo federale, il finanziamento del materiale sanitario è attualmente garantito dallʼAOMS, dal paziente e dal Cantone o dal Comune. I contributi dellʼAOMS e del paziente sono fissi. Sussistono, per contro, grandi disparità tra i Cantoni per il finanziamento residuo e ciò può comportare per il paziente il rischio di non avere più accesso al materiale sanitario necessario a causa della mancata copertura dei costi. Inoltre, per gli assicuratori è difficile, se non addirittura impossibile, verificare se il materiale fatturato secondo le regole dellʼEMAp è utilizzato esclusivamente dal paziente stesso o da una persona non professionista, condizione necessaria al suo rimborso da parte dellʼAOMS. Gli oneri amministrativi necessari per distinguere i due tipi di utilizzo sono troppo elevati per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. Il progetto consentirà una rimunerazione uniforme in tutta la Svizzera, a prescindere dal soggetto che utilizza il materiale. Inoltre, dato che il materiale sanitario delle categorie B e C sarà rimunerato unicamente dallʼAOMS, gli assicuratori potranno effettuare i controlli necessari sulle fatture sulla base delle infrastrutture e delle competenze di cui dispongono e ciò permetterà di evitare doppioni tra assicuratori e Cantoni.
2.3 Attuazione
Il progetto consente la presa a carico da parte dellʼAOMS dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati dal personale di cura, in aggiunta ai contributi di cui allʼarticolo 25a capoverso 1 LAMal e degli importi forfettari di cui allʼarticolo 25a capoverso 2 LAMal. Le dispositive esecutive concernenti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici sono contenute nellʼOAMal, nellʼOPre e nel relativo allegato 2 (EMAp).
Attualmente, lʼOPre prevede che lʼAOMS conceda unicamente un rimborso per i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati dal paziente da solo o con lʼaiuto di una persona non professionista. Affinché lʼAOMS possa rimborsare anche i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati dal personale di cura, il