Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 11 pagine

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Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) dovrà modificare lʼOPre. Sarà inoltre chiamato a disciplinare la presa a carico delle categorie A, B e C. A tal scopo, lʼEMAp sarà suddiviso in due parti comprendenti, rispettivamente, il materiale delle categorie B e C. Il materiale della categoria B utilizzato dal paziente da solo o con lʼaiuto di una persona non professionista o quello utilizzato dai fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale sarà rimunerato su base individuale fino allʼimporto massimo rimborsabile previsto dallʼEMAp. Per il materiale consegnato dalle case di cura, sarà applicata una riduzione tra il 10 e il 20 per cento. In effetti, gli importi massimi previsti dallʼEMAp sono fissati sulla base dei prezzi al dettaglio e non corrispondono ai prezzi abitualmente praticati allʼingrosso. Lʼapprovvigionamento delle case di cura non viene fatto in funzione del singolo paziente e la gestione delle scorte comuni di materiali per tutti i pazienti è certamente più economica. Anche la rimunerazione dei materiali della categoria C avverrà su base individuale, per i fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale e le case di cura, fino allʼimporto massimo rimborsabile previsto dallʼEMAp. Non è prevista la creazione di un elenco che includa tutto il materiale della categoria A.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 25a cpv. 1 e 2

I complementi apportati a questi due capoversi consentono di esplicitare il fatto che i contributi di cui allʼarticolo 25a capoverso 1 LAMal e gli importi forfettari di cui allʼarticolo 25a capoverso 2 LAMal non esauriscono le prestazioni dellʼAOMS. Si rende così possibile la presa a carico da parte dellʼAOMS dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici in aggiunta ai contributi e agli importi forfettari.

Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3

La competenza del DFI di emanare disposizioni sullʼobbligo di presa a carico e sullʼentità della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati su prescrizione medica è estesa a quelli impiegati nella fornitura di cure da parte di case di cura e fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale nonché nella fornitura di cure acute e transitorie da parte di case di cura, fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale e ospedali.

Art. 52 cpv. 3

Questa modifica consente al Consiglio federale, per un certo numero di mezzi e dʼapparecchi diagnostici e terapeutici, di offrire la possibilità agli assicuratori e alle case di cura o ai fornitori di prestazioni di cura ambulatoriale di concludere convenzioni per una rimunerazione forfettaria. Tale possibilità sarà data anche agli ospedali per le cure acute e transitorie.