Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (rimunerazione del materiale di cura) · 11 pagine

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1.3 Relazione con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20167 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20168 sul programma di legislatura 2015-2019.

1.4 Interventi parlamentari

Mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) 18.3710 «Prodotti EMAp. Fatturazione da parte dei fornitori di prestazioni di cura»

Con tale mozione depositata il 6 luglio 2018, la CSSS-N incarica il Consiglio federale di elaborare le condizioni legali affinché, per le prestazioni di cura di cui allʼarticolo 25a LAMal, i fornitori di prestazioni possano prendere in considerazione i prodotti riportati nellʼEMAp sia in caso di utilizzazione da parte della persona assicurata sia in caso di uso da parte del personale di cura.

Il 5 settembre 2018, il Consiglio federale aveva proposto di respingere la mozione, ma il Consiglio nazionale lʼha accolta il 19 settembre 2018. In occasione della seduta del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2019, il consigliere federale Alain Berset ha spiegato che, per ragioni formali, il Consiglio federale confermava la sua proposta di respingere la mozione, precisando, tuttavia, che questa andava in ogni caso nel senso dei lavori già intrapresi dallʼUFSP. Il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione nel corso della stessa seduta.

Il presente progetto risponde alla richiesta formulata nella mozione.

2 Presentazione del progetto

2.1 Disciplinamento proposto

La LAMal definisce le prestazioni a carico dellʼAOMS. Secondo lʼarticolo 34 LAMal, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre a quelli delle prestazioni previste. Il materiale utilizzato nelle cure fornite da professionisti costituisce, in linea di principio, parte integrante delle prestazioni ed è rimunerato secondo le tariffe applicabili. Attualmente, solo i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati dal paziente da solo o con lʼaiuto di una persona non professionista sono presi a carico separatamente dallʼAOMS, purché figurino nellʼEMAp.

In molte situazioni è estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per gli assicuratori fare la distinzione tra il materiale utilizzato dal paziente da solo o con lʼaiuto di una persona non professionista e quello utilizzato dal personale di cura quando il materiale è consegnato da una farmacia su prescrizione medica. Il problema si pone in particolare per il materiale per lʼincontinenza o per le medicazioni, ma anche, ad esempio, per gli apparecchi per la ventilazione assistita a domicilio i quali,

7 FF 2016 909

8 FF 2016 4605