Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 16 pagine
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dell’anno precedente, ma anche dei costi dei progetti previsti in accordo con l’USAV per l’anno successivo.
In considerazione dell’importanza economica del bestiame nella produzione di latte e di carne, il servizio sanitario bovino esige fondamentalmente un contributo federale più elevato di quanto non sia stato fatto finora. Va inoltre tenuto conto che il KGD deve continuare a essere cofinanziato come sezione del servizio sanitario bovino anche dopo la scadenza del progetto di risorse dell’UFAG. AG, UR e ZG chiedono inoltre che, al termine della fase di progetto, i costi del KGD vengano aggiunti ai costi imputabili del servizio sanitario bovino.
GE auspica una definizione dei costi imputabili e FR un aumento del contributo federale ai costi.
Articolo 20 Costi computabili
BGK si chiede se le spese per le analisi previste dal regolamento siano coperte da questa disposizione. KGD sostiene che i costi per l’organizzazione promotrice di un servizio di sanità animale possono essere rivendicati come costi imputabili. Al servizio sanitario bovino non è del tutto chiaro quali siano esattamente i costi per formazione e di formazione continua, esborsi e attrezzature e chiede pertanto precisazioni al riguardo. I costi infrastrutturali per il reinsediamento di un servizio di sanità animale devono essere sostenuti dalla Confederazione al di là dell’aiuto finanziario.
Art. 21 Erogazione dell’aiuto finanziario
Il servizio sanitario bovino e UniBE ritengono difficile misurare il raggiungimento degli obiettivi e ne chiedono lo stralcio. Apisuisse propone di tener conto del raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente.
Bio Suisse, FiBL, HVS e Kometian propongono su richiesta contributi d’acconto in caso di carenza di liquidità.
Art. 22 Decurtazione dell’aiuto finanziario
Apisuisse, ASR, Bio Suisse, BVA, BVAR, FiBL, KGD, Proviande, RGD, USC, SBLV, SUISAG, Suisseporcs, ASNB, Swiss Beef e swissherdbook chiedono lo stralcio di questa disposizione, poiché gli intenti di risparmio dei Cantoni non devono compromettere la promozione dei servizi di sanità animale. La maggior parte di queste organizzazioni è favorevole al finanziamento integrale da parte della Confederazione (cfr. art. 17). Tuttavia, nel caso l’articolo 17 non venga stralciato, occorre prevedere che, se un Cantone non paga la sua quota o paga meno della stessa, il debito residuo venga ripartito tra i restanti Cantoni. Una riduzione dell’aiuto finanziario da parte della Confederazione metterebbe a repentaglio l’esistenza dei servizi di sanità animale.
Art. 23 Convenzioni sulle prestazioni
BioSuisse, FiBL, KGD, Proviande, RGD e UniBE chiedono che le convenzioni sulle prestazioni vengano stipulate in linea di principio per un periodo di quattro anni, al fine di rendere la pianificazione più sicura. Inoltre, si dovrebbero concordare obiettivi non solo qualitativi ma anche quantitativi (anche Micarna è di questo avviso).
La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, GE, GL, GR, GR, LU, NE, NW, OW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG, ZH) e la ASVC, in virtù del cofinanziamento cantonale dei servizi di sanità animale, chiedono che questi ultimi abbiano diritto di consultazione nella stesura della convenzione sulle prestazioni.