Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati
3.1 Articolo 13 capoverso 3bis OLL 1: viaggi di servizio all’estero
Tutti i Cantoni sono fondamentalmente favorevoli alle modifiche proposte all’articolo 13. BL, BS e ZG chiedono di integrare nell’articolo in oggetto o nelle relative indicazioni le
precisazioni riportate qui di seguito.
BL fa riferimento al principio della territorialità, in base al quale il tempo di lavoro prestato all’estero non rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro, ragion per cui i datori di lavoro non sono tenuti a rispettare le disposizioni minime della legge, che rappresentano una parte importante della protezione del lavoratore. Per attenuare perlomeno in parte questa situazione insoddisfacente, BL propone di prendere in considerazione come tempo di lavoro non solo la differenza rispetto al tragitto normale bensì almeno il totale risultante dal tragitto abituale più il tempo impiegato sino al confine svizzero. Ritiene che l’avverbio
«almeno» inserito nella formulazione proposta non sia sufficiente. Questa spiegazione andrebbe idealmente recepita nelle indicazioni. Secondo BL, infine, l’articolo dell’ordinanza dovrebbe essere precisato in modo che il tempo impiegato in Svizzera per il tragitto di andata e ritorno valga come tempo di lavoro.
Anche ZG si esprime sul principio della territorialità e chiede che l’articolo dell’ordinanza preveda un riferimento al fatto che, nel caso di soggiorni all’estero per motivi di lavoro si applicano gli accordi contrattuali fra datori di lavoro e lavoratori.
BL e ZG sono inoltre del parere che l’articolo dell’ordinanza (ZG) o le indicazioni (BL)
dovrebbero menzionare il mantenimento delle pretese obbligatorie di supplementi salariali e supplementi di tempo nonché dei riposi compensativi.
BS propone una precisazione sull’inizio del riposo giornaliero di undici ore qualora il domicilio del lavoratore si trovi all’estero, da inserire nelle indicazioni o direttamente nel testo
dell’ordinanza.
3.2 Articolo 16 capoverso 1 OLL 1: definizione di settimana lavorativa
Fatta eccezione per GL, tutti i Cantoni sono favorevoli al nuovo articolo 16 capoverso 1. BS sottolinea per esempio la sua soddisfazione motivandola con il fatto che la definizione della settimana lavorativa era già stata chiesta in passato ed è particolarmente importante per gli ospedali.
BL plaude alla modifica, ma propone di inserire l’aggettivo «successiva» per specificare la conclusione della settimana lavorativa. ZG chiede unicamente di completare l’articolo con la frase seguente: «I tempi di lavoro intercorrenti costituiscono la settimana lavorativa
settimanale».
GL critica invece il fatto che la modifica proposta renda più difficile la verifica dei tempi di lavoro e di riposo qualora un’azienda preveda sistemi di lavoro a più turni. Questa
complicazione è legata ai «sistemi di rilevamento tradizionali che indicano i tempi di lavoro per turno». GL chiede pertanto di completare l’articolo come segue: «Die Woche […] beginnt im Normalfall mit dem Montag […]» (La settimana […] ha inizio normalmente di lunedì […]).
3.3 Articolo 32a OLL 1: supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi
BL e BS entrano nel merito del concetto di «tempo di riposo supplementare» dell’articolo 32a. BS fa presente che nel rapporto esplicativo vengono utilizzati concetti diversi come «tempo di riposo supplementare» e «supplemento di tempo». Dato che inducono a
confusione, BS raccomanda di mantenere nelle indicazioni l’espressione «tempo di riposo supplementare». BS fa presente tra l’altro che in taluni casi sarà difficile applicare questa regola. A tale proposito cita l’esempio di una persona che lavora per un numero di
601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 4/12