Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 12 pagine

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4.1.3 Terzo periodo

AB e USI ritengono superfluo il terzo periodo dell’articolo 13 capoverso 3bis, in quanto la medesima disposizione è già contenuta nell’attuale articolo 13 capoverso 3. Pertanto ne chiedono lo stralcio.

In caso di un suo eventuale mantenimento, l’USI auspica che venga completato con la formulazione «sofern eine Ruhezeit einzuhalten ist» («qualora debba essere osservato un periodo di riposo»), motivando l’aggiunta con il fatto che talvolta i collaboratori pernottano all’estero e il riposo di undici ore sarebbe pertanto garantito. L’USI non vede perché il

collaboratore, una volta giunto nel luogo di domicilio, debba aver diritto ancora una volta a un riposo di undici ore se dopo aver pernottato all’estero si reca a casa solo brevemente per rinfrescarsi. Anche l’usam argomenta in modo analogo e cita l’esempio di un volo a lunga percorrenza che può essere utilizzato per riposarsi. Chiede pertanto di ripensare questa regola.

Anche secondo il CP, che richiede lo stralcio del terzo periodo, non si possono paragonare i voli nazionali con i voli all’estero, in quanto numerosi voli a lunga percorrenza arrivano il mattino e il lavoratore, secondo la prevista revisione, non potrebbe più recarsi al lavoro il giorno in cui rientra. La modifica pertanto non è accettabile, «car c’est précisément le jour en question qu’il aura à mettre en œuvre certaines actions en lien avec son déplacement à l’étranger».

Anche la FER è contraria al terzo periodo dell’articolo in oggetto e motiva la sua posizione come segue: «Dans certaines situations, […] l’article 13 alinéa 3bismodifierait sans raison objective la solution résultant de l’alinéa 3 du même article».

4.2 Articolo 16 capoverso 1 OLL 1: definizione della settimana lavorativa

AB e USI chiedono lo stralcio nel progetto dell’articolo 16 capoverso 1 OLL 1, in quanto ritengono che sia in contraddizione con l’articolo 10 capoverso 2 LL e limiti la flessibilità delle aziende, violando palesemente la gerarchia normativa da un punto legislativo e istituzionale. L’USI fa inoltre presente che questo articolo potrebbe creare difficoltà ad aziende aventi un modello di lavoro con tre squadre a rispettare il tempo di lavoro massimo settimanale e la regolamentazione sul lavoro straordinario. Ciò avverrebbe, per esempio, qualora un

collaboratore dovesse prestare servizio in una squadra al di fuori del piano di lavoro previsto; in base alla nuova norma, presterebbe in questo caso lavoro straordinario durante la notte o la domenica, il che è tuttavia previsto solo in casi eccezionali.

Il CP ritiene logica la modifica proposta, fa tuttavia osservare che andrebbero prese in

considerazione eventuali osservazioni delle aziende che lavorano regolarmente durante la notte fra domenica e lunedì.

FER, SVS e usam approvano la precisazione relativa alla definizione di tempo di lavoro in quanto apporta chiarezza.

4.3 Articolo 32a OLL 1: supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

Il CP respinge l’introduzione dell’articolo 32a motivando la sua posizione con l’esempio di un’infermiera che lavora in una clinica privata: attualmente al personale di una clinica non viene pagata un’indennità per lavoro domenicale, in quanto nelle cliniche si lavora

regolarmente di domenica. Nel caso in cui l’articolo 32a OLL 1 venisse introdotto, l’infermiera che lavora solo due domeniche all’anno avrebbe diritto a un supplemento salariale del 50 per cento. Il CP non è d’accordo, «car il est évident que tout travailleur engagé dans une clinique sait qu’il pourra être amené, ne fût-ce qu’exceptionnellement, à devoir travailler le

dimanche».

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