Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 12 pagine

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Anche FER respinge l’articolo 32a, dato che anche senza di esso gli obblighi di legge sono già chiari. Qualora il progetto fosse accettato, «nous suggérons de clarifier le fait que le ‘nombre de dimanches’ (al. 2), respectivement les ‘six dimanches’ (al. 3), désignent les

dimanches, jours fériés inclus».

PLR, IHZ, USI, SSIC, usam e UDC chiedono di specificare che la modifica riguarda

unicamente i giorni festivi equiparati alle domeniche, ma non esprimono un giudizio

chiaramente positivo o negativo sul progetto. L’USI fa presente che, in base alla legislazione attuale, i presupposti per il lavoro domenicale valgono unicamente per i giorni festivi

equiparati alle domeniche e che questo principio va mantenuto. L’SSIC propone di sostituire la formulazione vigente («compresi i giorni festivi legali») con la seguente: «den Sonntagen gleichgestellten Feiertagen inbegriffen» («compresi i giorni festivi equiparati alle

domeniche»). L’usam interpreta l’articolo 32a OLL 1 come applicabile a persone che

lavorano durante la settimana e talvolta la domenica e ritiene che solo in questo caso un tempo di riposo supplementare avrebbe senso.

L’SVS è favorevole al progetto, chiede tuttavia di chiarire se il supplemento salariale sia dovuto qualora un lavoratore, che inizialmente doveva essere impiegato durante sei

domeniche, alla fine, causa malattia o infortunio, lavora solo sei domeniche all’anno o anche meno. Anche l’UCS caldeggia l’introduzione dell’articolo 32a OLL 1, ma chiede che in

relazione al supplemento salariale e al tempo di riposo supplementare venga utilizzato per motivi di chiarezza l’espressione «tempo di riposo supplementare» rinunciando al concetto di «supplemento di tempo», in quanto in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi un supplemento di tempo non è previsto, contrariamente a quanto avviene per il lavoro notturno.

4.4 Articolo 39 capoverso 2 lettera b OLL 1: precisazione riguardante il lavoro continuo atipico

La FER esprime stupore sull’aggiunta di una frase che si limita a ripetere quanto già

menzionato all’articolo 17a capoverso 2 LL. Qualora necessaria, l’aggiunta dovrebbe essere riportata unicamente nelle indicazioni.

4.5 Articolo 45 OLL 1: Visita medica e consulenza obbligatorie

La FER è favorevole alla proposta di modifica dell’articolo in oggetto. Giudica in particolare positivamente il fatto che la modifica contribuisca a tutelare maggiormente la salute dei giovani.

GastroSuisse respinge invece le proposte di modifica e chiede che, nel caso in cui venissero approvate, non si applichino quando il lavoro notturno degli apprendisti è esentato

dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione, secondo quanto previsto previsto dall’ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4). La visita medica dovrebbe essere dichiarata

obbligatoria solo se l’entità del lavoro notturno supera i limiti previsti nella suddetta

ordinanza. GastroSuisse fa infine presente che l’introduzione delle modifiche proposte determina un’incertezza giuridica, in particolare in riferimento alla precitata ordinanza.

4.6 Modifiche redazionali degli articoli 12, 41 e 42 OLL 1

La FER è favorevole alle modifiche redazionali in quanto aggiornano, precisano e addirittura semplificano i testi dell’ordinanza.

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