Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 12 pagine

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Quattro partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono unicamente su alcuni articoli e non formulano alcuna osservazione sul progetto nel suo insieme (GastroSuisse, SVS, USI e UDC).

GARP, IG, SFP e SAZH, appartenenti al settore cinematografico, prendono spunto

dall’articolo 32a OLL 1 per chiedere che il loro settore venga integrato nell’ordinanza 2 della legge sul lavoro, ma non formulano osservazioni sull’attuale procedura di consultazione.

AB chiede nel suo parere di essere inserito nella lista dei destinatari fissi in relazione a temi importanti che riguardano i datori di lavoro.

4.1 Articolo 13 capoverso 3bis OLL 1: viaggi di servizio all’estero

I partecipanti alla procedura di consultazione formulano alcune osservazioni sull’articolo in oggetto: AB e ICTswitzerland spiegano che, in caso di viaggi di servizio all’estero, numerose aziende del loro ramo forfetizzano le ore di lavoro dovute quotidianamente, basandosi sui regolamenti del personale. Inoltre, dato che questa circostanza riguarda spesso dipendenti in ruoli dirigenziali, la questione del tempo di lavoro nei viaggi di servizi all’estero si pone raramente nel settore bancario (AB). CP spiega che la maggior parte delle aziende in cui i viaggi di servizio all’estero sono una consuetudine adotta già una pratica in linea con la proposta di modifica del capoverso 3bisdell’articolo 13. L’UDC critica che la definizione di tempo di lavoro, laddove non definita nella legge sul lavoro, venga [debba essere] lasciata a datori di lavoro e lavoratori. La FER, infine, è dell’opinione che il progetto sollevi più

domande di quante non ne risponda.

In molti casi i pareri espressi in relazione all’articolo proposto si riferiscono singolarmente a ciascuno dei tre periodi. Il primo e il terzo vengono respinti a grande maggioranza, mentre il secondo è accolto favorevolmente.

4.1.1 Primo periodo

I commenti sul primo periodo dell’articolo 13 capoverso 3bisriguardano principalmente l’avverbio «almeno». AB e ICTswitzerland criticano in particolare che non sia stato precisato quanto tempo in più possa essere calcolato per il tragitto, il che determina a sua volta

un’incertezza giuridica. Fanno inoltre presente che si ripete unicamente quanto già riportato al capoverso 2 dello stesso articolo, ragion per cui il periodo finisce con l’avere un carattere puramente dichiarativo. PLR, IHZ, USI e UDC temono che l’avverbio «almeno» determini senza motivo una regolamentazione differenziata fra viaggi di servizio in Svizzera e

all’estero. SSIC giudica l’avverbio fuorviante, in quanto lascia supporre che esistano altre norme di diritto pubblico in materia. La FER critica il principio in base al quale il conteggio del tempo di lavoro all’estero venga disciplinato dal diritto pubblico.

AB, ICTswitzerland, IHZ, USI e UDC chiedono pertanto lo stralcio del primo periodo. Nel caso in cui venga mantenuto, AB, ICTswitzerland e USI chiedono perlomeno di cancellare l’avverbio «almeno», richiesta condivisa anche da PLR, FER, SSIC per i motivi sopra

esposti. USI propone inoltre che l’espressione «in Svizzera» venga sostituita con «sul

territorio svizzero» in quanto, in particolare in caso di voli, non consente di definire, o almeno di definire chiaramente, il tempo di viaggio.

4.1.2 Secondo periodo

Ritenendolo un’agevolazione, AB, FER, ICTswitzerland e USI approvano il secondo periodo dell’articolo in oggetto. AB, PLR, FER, ICTswitzerland, USI e SSIC chiedono che l’abolizione dell’obbligo di richiedere un’autorizzazione sia estesa anche ai viaggi in Svizzera,

riprendendo per esempio nell’articolo 13 capoverso 2 la formulazione proposta per l’articolo 13 capoverso 3bis.

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