Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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3.2.10 Sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente (art. 61)
Lo sviluppo a lungo termine delle risorse umane necessarie per garantire il contributo degli Stati Schengen al corpo permanente deve essere sostenuto da un sistema di sostegno finanziario (art. 61). Tale sostegno consentirà agli Stati Schengen di assumere e formare personale supplementare per dotarsi della flessibilità necessaria per soddisfare il contributo obbligatorio al corpo permanente. Il meccanismo viene descritto più dettagliatamente al capitolo 6.1.4.
3.2.11 Impiego di personale svizzero ed estero nell’ambito della protezione delle frontiere
Personale svizzero all’estero
L’AFD è coinvolta nel distacco di breve durata di personale operativo alle frontiere esterne Schengen già dal 2011. La riserva di reazione rapida è stata istituita in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2016/1624. Già oggi la Svizzera è tenuta a mettere a disposizione 16 persone per la riserva di reazione rapida. Tuttavia finora quest’ultima non ha mai dovuto essere attivata.
Con il nuovo regolamento, diversamente da quanto avvenuto finora per gli impieghi di breve durata o i distacchi a lungo termine, i contributi della Svizzera diventeranno obbligatori. Tuttavia, come già citato, la Svizzera non ha mai effettuato distacchi a lungo termine.
Impiego di personale estero in Svizzera
Le domande relative all’impiego di personale estero alle frontiere esterne svizzere sorgono principalmente nell’ambito di un eventuale intervento rapido alle frontiere esterne svizzere deciso dall’Agenzia. A questo riguardo la situazione non è cambiata rispetto al regolamento (UE) 2016/1624. L’articolo 42 del regolamento, che riprende l’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1624, conferisce inoltre al Consiglio il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione su richiesta della Commissione, una decisione in cui definisce le misure che devono essere adottate dall’Agenzia e impone allo Stato Schengen interessato di cooperare con quest’ultima nell’attuazione di tali misure. Questa decisione può tuttavia essere presa solo se il controllo delle frontiere esterne è inefficace al punto di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, ovvero nei seguenti casi eccezionali:
- uno Stato Schengen non adotta le misure necessarie conformemente a una deci-
sione del consiglio di amministrazione presa sulla base di una valutazione delle vulnerabilità eseguita dall’Agenzia;
- uno Stato Schengen che si trova a fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate
alle frontiere esterne non ha richiesto all’Agenzia un sostegno sufficiente in vista di operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere esterne oppure non adotta le misure necessarie per attuare tali misure.
Se uno Stato Schengen non rispetta la decisione del Consiglio, l’articolo 42 paragrafo 10 prevede la procedura di cui all’articolo 29 CFS. Ciò significa in pratica che lo Stato interessato deve inizialmente spiegare al Consiglio e alla Commissione i