Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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motivi del suo rifiuto di collaborare. In ultima istanza il Consiglio può raccomandare ad altri Stati Schengen di reintrodurre i controlli alle loro frontiere interne. Ciò conferma che l’Agenzia non può in alcun caso intervenire sul territorio di uno Stato Schengen senza il suo consenso.

Dato che la Svizzera non possiede alcuna frontiera esterna terrestre o marittima e vanta un buon sistema di sorveglianza alle frontiere aeree, vale a dire nei propri aeroporti internazionali (aspetto confermato nell’ambito delle valutazioni Schengen), non sussiste praticamente alcun rischio che la Svizzera possa essere interessata da questo tipo di misura, che rappresenta esclusivamente un’ultima ratio.

Per quanto concerne il personale statutario dell’Agenzia, esso è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell’UE soltanto sul piano amministrativo. Durante gli impieghi, i membri del personale statutario restano soggetti alla legge dello Stato membro ospitante, ad esempio per quanto riguarda i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere (art. 85).

Il regolamento (UE) 2016/1624 ha introdotto funzionari di collegamento che fungono da interfaccia tra l’Agenzia e le autorità nazionali. Il loro compito consiste in particolare nel monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri da parte degli Stati Schengen. Un funzionario di collegamento può coprire un massimo di quattro Stati Schengen, ad esempio Germania, Austria, Liechtenstein e Svizzera. Il relativo funzionario di collegamento è stazionato in Germania. Attualmente sono in corso dei negoziati con l’Agenzia per un memorandum d’intesa sull’impostazione concreta delle sue attività in Svizzera.

3.3 Compiti dell’Agenzia nell’ambito dei rimpatri

Su richiesta di uno Stato Schengen o su iniziativa dell’Agenzia, quest’ultima può, d’intesa con lo Stato interessato, fornire assistenza operativa o tecnica in materia di rimpatrio (cfr. art. 7, 48 e 50 par. 1).

In concreto, ciò significa eseguire rimpatri alle frontiere esterne Schengen, effettuare operazioni di rimpatrio così come organizzare e coordinare voli congiunti dell’UE o fornire assistenza durante i rimpatri. Tali attività includono, ad esempio, l’assistenza tecnica e operativa nell’ambito delle riammissioni, compresa l’identificazione dei cittadini di Paesi terzi e altre attività degli Stati Schengen precedenti al rimpatrio e legate al rimpatrio. L’Agenzia dovrebbe inoltre assistere gli Stati Schengen nell’acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei Paesi terzi interessati.

D’ora in poi, l’Agenzia potrà sostenere gli Stati Schengen non soltanto nel caso dei rimpatri accompagnati di persone interessate da una decisione d’allontanamento, ma anche nei rimpatri volontari e obbligatori (art. 48 par. 1). In particolare, è ipotizzabile l’invio di squadre per il rimpatrio in caso di sovraccarico in uno Stato Schengen (cfr. art. 53; per maggiori dettagli sui compiti dell’Agenzia, cfr. art. 10). Le corri-