Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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Gli impieghi di breve durata (cat. 3) durano generalmente da trenta giorni a massimo quattro mesi (art. 57 par. 2 e 10). Se l’intervento dell’Agenzia dura meno di trenta giorni, la durata dell’impiego di breve durata può essere ridotta di conseguenza (art. 57 par. 10). La durata dell’impiego di breve durata nei singoli casi è decisa dallo Stato membro di provenienza (art. 57 par. 10). Gli Stati Schengen possono decidere di impiegare un singolo membro del personale oltre al periodo di quattro mesi. Tale proroga è considerata un contributo distinto dello Stato Schengen in questione (art. 57 par. 2). Il corrispondente sostegno finanziario per la messa a disposizione di personale nell’ambito degli impieghi di breve durata è disciplinato dall’articolo 45 paragrafo 2 del regolamento UE.

La Svizzera ha l’obbligo di inviare complessivamente fino a 59 persone per impieghi di breve durata entro il 2027. A partire dal 1° gennaio 2021, le persone distaccate saranno al massimo 38 (cfr. allegato III del regolamento). Anche nel caso degli impieghi di breve durata, saranno reclutate persone che fanno parte delle autorità di controllo alle frontiere, della SEM o dei Cantoni.

Ogni anno l’Agenzia chiede contributi di personale agli Stati Schengen e profili adeguati per gli impieghi. Entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione stabilisce il numero e i profili necessari per gli impieghi sia a lungo termine che di breve durata per l’anno successivo (art. 54 par. 4).

Per gli impieghi di breve durata, entro il 30 giugno di ogni anno, la Svizzera è tenuta a presentare all’Agenzia un elenco provvisorio del personale disponibile per l’anno successivo conformemente ai profili richiesti dal consiglio di amministrazione e al numero di membri indicato nell’allegato III (art. 57 par. 1). Entro il 31 luglio di ogni anno, l’Agenzia richiede una selezione del personale necessario dall’elenco per l’anno successivo (art. 57 par. 5). Il numero e i profili personali definitivi dei membri per l’anno successivo sono stabiliti entro il 1° dicembre di ogni anno nei negoziati bilaterali annuali (ABN) tra l’Agenzia e gli Stati Schengen. In caso di maggiore necessità, gli impieghi avranno luogo nell’ambito dei contributi indicati nell’allegato III. Il direttore esecutivo informa senza indugio gli Stati Schengen delle esigenze aggiuntive indicando il numero plausibile e i profili di personale operativo che ogni Stato Schengen deve fornire (cfr. art. 57 par. 5−8). Tuttavia, la Svizzera non può essere obbligata a fornire un numero di membri del personale per impieghi di breve durata superiore a quello stabilito. Il punto di contatto competente per le decisioni in materia è il DFF. Il DFGP è responsabile dell’ambito dei rimpatri e si accorda direttamente con l’Agenzia sulle questioni che riguardano questo settore (art. 71a cpv. 2 LStrI).

Per quanto riguarda l’invio di personale per distacchi a lungo termine o per impieghi di breve durata, la Svizzera è sostenuta finanziariamente dall’Agenzia (cfr. art. 61 e, a tal riguardo, cap. 6 «Ripercussioni»). Attualmente la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi per ogni agente di scorta di polizia e di 400 franchi per i capisquadra (cfr. art. 71a cpv. 1 e 3 LStrI nonché art. 15d OEAE). Poiché questa regolamentazione si è dimostrata adeguata, tale importo dovrà ora essere applicato anche agli impieghi a lungo termine. Per motivi legati alla certezza del diritto occorrerà creare una base giuridica esplicita per gli impieghi a lungo e a breve termine (cfr. art. 71a cpv. 1 D-LStrI). Per quanto riguarda