Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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Nell’ambito dei rimpatri, la SEM rimane responsabile del contatto con l’Agenzia. In qualità di punto di contatto nazionale, la SEM informa l’AFD sulle sue attività con l’Agenzia. Tuttavia, al fine di semplificare le procedure pratiche, lo scambio di informazioni nell’ambito dei rimpatri dovrebbe avvenire possibilmente in modo diretto tra la SEM e l’Agenzia.

3.2.7 Uffici antenna (art. 60)

Per semplificare il coordinamento delle misure, l’Agenzia può istituire degli uffici antenna sul territorio nazionale di uno Stato Schengen o di un Paese terzo in base alle esigenze operative. Gli uffici antenna forniscono supporto operativo e logistico alle attività dell’Agenzia, degli Stati Schengen o di Paesi terzi nei rispettivi ambiti operativi. Controllano le attività delle squadre e cooperano con gli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le questioni operative. Ogni ufficio antenna è diretto da un rappresentante dell’Agenzia nominato dal direttore esecutivo. Gli uffici antenna possono essere istituiti soltanto con l’accordo dello Stato membro ospitante interessato.

Per via della sua posizione geografica e per la presenza di frontiere esterne esclusivamente aeree, è altamente improbabile che venga istituito un ufficio antenna in Svizzera. Per l’istituzione di uffici antenna la Svizzera dovrebbe dapprima fornire la propria approvazione.

3.2.8 Formazione (art. 62)

Il corpo permanente sarà formato in stretta collaborazione tra l’Agenzia e gli Stati Schengen, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture esistenti (art. 62). Occorre armonizzare i programmi di formazione. L’Agenzia potrà, con l’approvazione del consiglio di amministrazione, istituire un proprio centro di formazione e cooperare anche con le istituzioni partner negli Stati Schengen. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione in materia di diritti fondamentali (cfr. cap. 3.8).

3.2.9 Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica (art. 63)

Per evitare difficoltà nella fornitura volontaria di costosa attrezzatura tecnica da parte degli Stati Schengen, l’Agenzia dovrebbe disporre di un equipaggiamento proprio da inviare durante operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o qualsiasi altra attività operativa. Sebbene dal 2011 l’Agenzia possa acquistare o noleggiare legalmente attrezzatura tecnica, tale possibilità è stata in seguito considerevolmente ostacolata dalla mancanza di risorse finanziarie. Per far sì che l’Agenzia sia in grado di soddisfare le esigenze legate all’istituzione del corpo permanente e di acquistare, mantenere e gestire gli aerei, le navi e i veicoli necessari per soddisfare le esigenze operative, la Commissione ha stanziato un importo considerevole nel quadro finanziario pluriennale 2021−2027.

Per utilizzare efficacemente le risorse finanziarie proposte, il processo si baserà su una strategia pluriennale decisa il prima possibile dal consiglio di amministrazione.