Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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amministrativo dell’Agenzia e al diritto dello Stato membro ospitante (cfr. cap. 3.2.5).
3.2.2 Personale distaccato a lungo termine dagli Stati Schengen (cat. 2; art. 56)
Il precedente regolamento prevedeva già lo spiegamento di personale distaccato dagli Stati Schengen, anche se su base volontaria. In futuro, la fornitura di personale operativo come membri delle squadre da parte degli Stati Schengen sarà vincolante per 24 mesi (prorogabile una volta da 12 a 24 mesi).
Come già citato (cap. 1.2), secondo la proposta originaria della Commissione, questa categoria dovrebbe comprendere un totale di 3000 membri del personale operativo, vale a dire 32 dalla Svizzera. Durante i negoziati, considerate le sfide che questa fornitura di personale a lungo termine pone in termini di assunzioni e costi per gli Stati Schengen, il numero dei membri è stato dimezzato a 1500, ovvero fino a 16 per la Svizzera. Inoltre, anche l’attuazione sarà graduale.
Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro indica i candidati al distacco in base al numero e ai profili specifici decisi dal consiglio di amministrazione per l’anno successivo. Durante l’impiego, le sedi e la durata dei distacchi dei membri della categoria 2 sono decise dal direttore esecutivo secondo le esigenze operative. La retribuzione del personale operativo è a carico del Paese di provenienza, mentre i costi degli impieghi e della formazione specifica vengono rimborsati dall’Agenzia.
Finora la Svizzera non ha mai inviato personale operativo a lungo termine. In futuro, tali membri saranno al massimo quattro nel 2021, cinque nel 2022 e 2023 e 16 entro il 2027. I distacchi potranno essere dell’AFD, della SEM o dei Cantoni. La proporzione degli specialisti necessari, provenienti dai settori della protezione delle frontiere o dei rimpatri, verrà definita dall’Agenzia in base alla situazione attuale e alle necessità.
3.2.3 Personale distaccato per impieghi di breve durata dagli Stati Schengen (cat. 3; art. 57)
Questa categoria corrisponde in larga misura all’attuale sistema di distacco degli Stati Schengen. D’ora in poi, le relative capacità massime saranno definite in modo vincolante nell’allegato III. La durata massima dell’invio è pari a quattro mesi. Tuttavia, gli Stati Schengen possono estendere questa durata per il proprio personale operativo. Tale proroga è considerata un contributo distinto dello Stato membro.
La nomina del personale operativo avviene in diverse fasi. Come di consueto, la composizione definitiva dell’elenco sarà confermata dopo la conclusione dei negoziati bilaterali annuali (Annual Bilateral Negotiations; ABN) con l’Agenzia.
Le retribuzioni e la formazione continueranno a essere finanziate dagli Stati Schengen. I costi per la formazione specifica sui diritti fondamentali così come i costi operativi saranno a carico dell’Agenzia.
In linea di massima, gli impieghi di breve durata (cat. 3) dureranno da 30 giorni a quattro mesi al massimo (art. 57 par. 2 e 10). Quando l’operazione dell’Agenzia avrà una durata inferiore a 30 giorni, anche l’impiego di breve durata potrà essere accor-