Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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ciato di conseguenza (art. 57 par. 10). La durata di un simile impiego verrà stabilita volta per volta dallo Stato membro di provenienza (art. 57 par. 10).
Per quanto riguarda gli impieghi di breve durata, per la Svizzera l’allegato III prevede l’invio di 38 membri al massimo nel 2021 e fino a un massimo di 59 membri entro il 2027. Tuttavia, come già accennato, non si tratta di equivalenti a tempo pieno (FTE), ma di invii fino a quattro mesi. Inoltre, si tratta di capacità massime. I numeri effettivi dipenderanno dalla situazione specifica. Se venissero impiegate le capacità di tutti i Paesi, la Svizzera conterebbe 22 posti a tempo pieno (59 impieghi di al massimo quattro mesi ciascuno). Infine, come per la categoria 2, questi distacchi potrebbero appartenere all’AFD, alla SEM o ai Cantoni, a seconda delle esigenze.
3.2.4 Riserva di reazione rapida (cat. 4; art. 58)
In vista della graduale introduzione delle categorie 1−3, durante i negoziati in occasione di triloghi si è deciso di mantenere la riserva di reazione rapida introdotta dal precedente regolamento per poter reagire in caso di crisi. La riserva è composta da 1500 membri del personale operativo (16 dalla Svizzera) e può essere attivata soltanto per interventi rapidi alle frontiere. Il personale responsabile dei rimpatri è escluso dalla riserva di reazione rapida. La condizione preliminare è che il personale delle categorie 1−3 sia già stato pienamente distaccato per interventi rapidi alle frontiere. Inoltre, in caso di reazione rapida alla frontiera, il direttore esecutivo deve valutare la possibilità di reimpiegare i membri del corpo permanente, in particolare quelli delle categorie 1 e 2, che si trovano in altre aree operative.
Per via del suo carattere sussidiario e della possibilità di reimpiegare membri di altre categorie, la riserva di reazione rapida deve essere utilizzata esclusivamente in casi eccezionali. Secondo l’articolo 59, la revisione intermedia del corpo permanente deve riguardare anche il mantenimento della riserva di reazione rapida. Attualmente si può ipotizzare che quest’ultima sarà sciolta alla fine del 2024 come previsto dall’allegato I del regolamento, una volta che la guardia di frontiera e costiera europea avrà raggiunto la sua capacità massima. La durata massima dell’invio è pari a quattro mesi.
3.2.5 Poteri esecutivi (art. 82)
La creazione di una categoria di personale UE con poteri esecutivi è una novità nella legislazione europea. Il regolamento deve pertanto stabilire i poteri che il personale della categoria 1 può esercitare, come previsto dal diritto degli Stati membri per il personale operativo nazionale. Lo stesso vale per il porto d’armi (a questo riguardo cfr. art. 82 par. 7).
Rientrano nei poteri esecutivi:
- la verifica dell’identità e della cittadinanza delle persone, compresa la consultazione delle pertinenti banche dati;
- l’autorizzazione all’ingresso dopo l’esecuzione di una verifica di frontiera effettuata ai valichi di frontiera;