Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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- il respingimento dopo l’esecuzione di una verifica di frontiera effettuata ai valichi di frontiera;
- l’apposizione di timbri sui documenti di viaggio ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399;
- il rilascio o il rifiuto di visti alla frontiera;
- la sorveglianza di frontiera;
- la registrazione delle impronte digitali delle persone;
- i contatti con Paesi terzi ai fini dell’identificazione di cittadini di Paesi terzi assoggettati a una decisione di rimpatrio e dell’acquisizione di documenti di viaggio per tali persone;
- la scorta di cittadini di Paesi terzi cui si applicano procedure di rimpatrio forzato.
Durante l’elaborazione del regolamento, la Svizzera e altri Stati hanno espresso preoccupazione sull’eventualità che il reclutamento e la formazione del personale operativo della nuova categoria 1 avvenissero a cura di un’agenzia dell’UE cui dover rispondere. Al fine di preservare la sovranità degli Stati Schengen, è stato quindi necessario chiarire alcuni punti.
Il personale operativo della categoria 1, così come quello delle categorie 2 e 3, è soggetto all’articolo 82. Ciò significa che può esercitare i poteri esecutivi soltanto con l’autorizzazione dello Stato membro ospitante (art. 82 par. 2), su disposizione e, in linea di principio, in presenza del personale operativo dello Stato membro ospitante (art. 82 par. 4). L’esercizio dei poteri esecutivi è sempre soggetto al diritto dello Stato membro ospitante (art. 82 par. 3 e art. 85).
Con queste premesse, nulla vieta di assegnare ai membri delle squadre poteri esecutivi che consentano loro di svolgere al meglio il proprio lavoro.
In concreto ciò significa che, nel nostro Paese, il personale operativo dell’Agenzia potrà esercitare i poteri esecutivi soltanto con il nostro consenso e che, viceversa, all’estero il personale operativo svizzero non potrà esercitare i poteri esecutivi senza il consenso dello Stato membro ospitante.
3.2.6 Punto di contatto nazionale e centro nazionale di coordinamento (art. 13 e 21)
Ogni Stato Schengen istituisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento delle attività e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri Stati Schengen e con l’Agenzia (art. 21). Di conseguenza, il compito centrale del punto di contatto nazionale è garantire la comunicazione con l’Agenzia in tutte le sue attività (art. 13). Il punto di contatto nazionale deve assicurare la divulgazione tempestiva di tutte le informazioni dall’Agenzia a tutte le autorità nazionali interessate.
Oggi l’AFD gestisce sia il punto di contatto nazionale che il centro nazionale di coordinamento.