Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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spondenti misure devono essere in linea con la direttiva europea sui rimpatri13 (attualmente in corso di revisione).
Con l’aiuto dei suoi funzionari di collegamento (i cosiddetti «ILO»), l’Agenzia assicura già oggi un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri di tutti gli Stati Schengen. D’ora in poi, i funzionari di collegamento sosterranno anche la raccolta di informazioni nell’ambito dei rimpatri (art. 31).
Nonostante queste misure di sostegno, l’emissione di decisioni d’allontanamento resta di esclusiva competenza degli Stati Schengen. Lo stesso vale per l’adozione di eventuali provvedimenti coercitivi ai sensi della direttiva europea sui rimpatri (art. 7 par. 2 e art. 50 par. 1).
Per quanto riguarda l’esecuzione di decisioni d’allontanamento, il regolamento UE prevede che gli Stati Schengen le applichino nell’interesse di tutti gli Stati Schengen (cfr. art. 7 par. 3). La protezione dei diritti umani da parte dell’Agenzia verrà rafforzata anche nell’ambito dei rimpatri. Inoltre, alcuni membri del personale statutario dell’Agenzia verranno impiegati come osservatori per i rimpatri forzati (art. 51). Tutto il personale statutario riceverà una formazione obbligatoria in materia di diritti umani (art. 62 cfr. anche il cap. 3.8). Infine, previo accordo dello Stato Schengen interessato, l’Agenzia autorizza il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa a visitare i luoghi in cui vengono effettuate operazioni di rimpatrio (cfr. considerando 82).
3.3.1 Impiego di personale svizzero all’estero nell’ambito dei rimpatri
Come già previsto dalla legislazione vigente, l’Agenzia può inviare squadre per il rimpatrio su richiesta di uno Stato Schengen o di propria iniziativa con l’accordo dello Stato Schengen interessato (art. 52). L’obiettivo di queste squadre per il rimpatrio è fornire assistenza operativa e tecnica agli Stati Schengen interessati nell’ambito dei rimpatri. Le squadre per il rimpatrio vengono costituite dal corpo permanente (art. 54). Dal suo canto, il corpo permanente è formato da quattro categorie di personale (a questo riguardo cfr. i capitoli precedenti da 3.2.1 a 3.2.4).
Secondo l’allegato II del regolamento UE, entro il 2027 la Svizzera dovrà mettere a disposizione un totale di al massimo 16 persone per impieghi a lungo termine. A partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere fornite complessivamente fino a quattro persone. Un impiego a lungo termine (cat. 2) dura generalmente 24 mesi. Tuttavia, con l’approvazione degli Stati Schengen, può essere prorogato fino a massimo 48 mesi (art. 56 par. 1). Oltre al personale addetto al controllo di frontiera, le persone che la Svizzera mette a disposizione dell’Agenzia possono essere specialisti in materia di rimpatrio della SEM e agenti di scorta di polizia dei Cantoni (art. 15c e 15d dell’ordinanza dell’11 agosto 199914concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri, OEAE).
13Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).