Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

gli impieghi a lungo termine, sono ancora necessari valori empirici, soprattutto per quanto riguarda il numero di persone che devono essere effettivamente messe a disposizione dai Cantoni per questi impieghi (a questo riguardo cfr. anche cap. 6 «Ripercussioni»).

La legge vigente prevede già che gli specialisti in materia di rimpatrio ricevano una formazione e un perfezionamento ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento UE (art. 15c OEAE). Tuttavia, poiché questa formazione è prevista anche per gli agenti di scorta di polizia cantonali e gli osservatori del rimpatrio (cfr. art. 62), in futuro tale aspetto dovrà essere stabilito esplicitamente nell’OEAE. La formazione comprende, ad esempio, corsi sulle normative dell’Unione e sul diritto internazionale, sull’accesso alla protezione internazionale, sugli orientamenti intesi a consentire l’identificazione delle persone che chiedono protezione e a indirizzarle verso le procedure appropriate, sugli orientamenti volti ad affrontare le particolari esigenze dei minori, compresi i minori non accompagnati, o anche sull’uso della forza.

Previa approvazione degli Stati Schengen prescelti, l’Agenzia attua i necessari programmi di formazione nei loro istituti specializzati di istruzione e formazione. I costi della formazione sono interamente coperti dall’Agenzia (cfr. art. 62 par. 3). L’Agenzia istituisce un meccanismo di controllo della qualità interno per garantire un elevato livello di formazione, competenza e professionalità del suo personale, in particolare del personale operativo facente parte delle squadre del corpo permanente. Sulla base dell’attuazione del meccanismo di controllo della qualità, l’Agenzia elabora una relazione di valutazione annuale (art. 62 par. 10).

Per quanto riguarda ulteriori dettagli, quali il tempo di lavoro, le vacanze, i congedi e le spese di viaggio del personale svizzero della SEM all’estero, si applicano per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 26 agosto 200915 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). Ciò dovrà essere esplicitamente ripreso nell’OEAE. Le corrispondenti disposizioni per il personale cantonale sono di competenza dei Cantoni. Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente i dettagli dell’impiego del personale (art. 71a cpv. 3 LStrI).

Come avviene già oggi, lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 195816 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati (art. 15equater cpv. 1 OEAE).

Come già previsto dalla legislazione vigente, il personale svizzero che commette un reato in occasione di un intervento all’estero sottostà al diritto dello Stato ospitante. Se tale Stato rinuncia al perseguimento penale, si applica il CP (art. 15equater cpv. 2 OEAE).

15 RS 631.062

16 RS 170.32