Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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regolamento RABIT36). L’aspetto nuovo è l’obbligo di fornire all’Agenzia determinati dati riguardanti le frontiere esterne aeree e le verifiche di frontiera ai fini di stabilire un quadro situazionale europeo. Finora simili dati potevano essere trasmessi su base volontaria. Poiché sin da inizio luglio 2019 la Svizzera fornisce volontariamente dati sulle frontiere esterne aeree nell’ambito dell’attuazione di una raccomandazione formulata nel quadro dell’ultima valutazione Schengen, essa adempie già ai nuovi obblighi del progetto. La Svizzera trasmette tali dati nel rispetto delle disposizioni di esecuzione concernenti la collaborazione nel quadro di EUROSUR, contemplata all’articolo 1 capoverso 1 lettera b e all’articolo 3d OCOFE.
Tuttavia, alcune disposizioni devono essere specificate e necessitano di adeguamenti nella LStrI. L’inclusione di una disposizione analoga per la gestione delle frontiere nella LD è stata esaminata e respinta. Le basi giuridiche esistenti nel diritto doganale consentono già la cooperazione.
Nella LStrI ciò riguarda l’articolo 7 capoverso 1bis D-LStrI, che deve prevedere una disposizione sulla collaborazione tra la Confederazione e l’Agenzia. Questa nuova disposizione generale è importante e utile in considerazione delle numerose nuove attività dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli strumenti di pianificazione.
Anche nell’articolo 71 capoverso 2 D-LStrI deve essere inserita una nuova disposizione sulla collaborazione tra l’Agenzia e il DFGP, in particolare per quanto riguarda le questioni operative e tecniche nell’ambito dei rimpatri. Di conseguenza, il DFGP dovrà potersi avvalere dell’assistenza dell’Agenzia per tali questioni, qualora ciò sia utile e necessario.
L’articolo 71a capoverso 1 D-LStrI deve contenere una disposizione esplicita secondo la quale la SEM e i Cantoni mettono a disposizione il personale necessario per le operazioni internazionali di rimpatrio, i cui costi vengono indennizzati dalla Confederazione mediante somme forfettarie. In tale ambito vanno impiegate, in linea di massima, solo persone che si mettono volontariamente a disposizione.
Infine, l’articolo 111a capoverso 2 D-LStrI deve includere una nuova disposizione sulla trasmissione dei dati personali all’Agenzia da parte della SEM. Oltre a ciò, in una prospettiva di medio−lungo periodo, i dati (statistiche e dati personali ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 LStrI) devono essere trasmessi manualmente all’Agenzia anche attraverso il nuovo sistema d’informazione eRetour della SEM (art. 109f cpv. 2 lett. d D-LStrI).
4.2 Questioni relative alla trasposizione
Nell’ambito della protezione delle frontiere è previsto un adeguamento dell’OCOFE. Per quanto riguarda l’ambito dei rimpatri, occorre adeguare l’OEAE, in particolare
36 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.