Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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4 Principi del decreto di attuazione

4.1 La normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1896 è direttamente applicabile e non richiede la trasposizione nella legislazione nazionale. Inoltre, come descritto al capitolo 2.1, la maggior parte delle normative si fonda sui regolamenti (UE) 2012/1624 e (UE) n. 1052/2013, entrambi già trasposti dalla Svizzera.

L’articolo 92 LD prevede già la partecipazione dell’AFD a missioni nello spazio Schengen e in Paesi terzi nonché la possibilità per il Consiglio federale di concludere trattati internazionali di cooperazione con l’Agenzia. Su tale base l’AFD conduce già oggi le sue missioni a favore dell’Agenzia. In virtù dell’articolo 92 capoverso 2 LD, per il personale dell’AFD la partecipazione a tali missioni è volontaria. La comunicazione di dati ad autorità estere si fonda tuttora sull’articolo 113 LD. Il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2016/162434 hanno comportato una precisazione nella LD per quanto riguarda il materiale che l’AFD deve mettere a disposizione dell’Agenzia nonché un adeguamento della designazione ufficiale dell’Agenzia. Il recepimento e la trasposizione del regolamento 2019/1896 non richiede alcuna ulteriore modifica della LD. Per contro, a tempo debito l’OCOFE dovrà essere interamente rielaborata.

L’articolo 92 LD rimane pertanto invariato. Nell’ambito di provvedimenti internazionali l’AFD potrà partecipare a impieghi all’estero, ma l’impiego del suo personale continuerà ad avvenire su base volontaria. L’obbligo per l’AFD di mettere personale proprio a disposizione dell’Agenzia non è una novità. La novità consiste nel fatto che, in futuro, l’AFD fornirà personale all’Agenzia per impieghi a lungo termine della durata fino a due anni. L’AFD parte dal presupposto che recluterà il personale necessario attraverso rispettive regolamentazioni nei contratti di lavoro, nel quadro della pianificazione della carriera oppure mediante incentivi finanziari. L’AFD si atterrà comunque sempre al principio della partecipazione su base volontaria.

La stretta correlazione con il regolamento (UE) n. 1052/2013 nel settore della cooperazione con l’Agenzia fa sì che per la maggior parte delle esigenze risultanti dall’integrazione e dall’ulteriore sviluppo ad hoc delle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nel regolamento (UE) 2019/1896 esistono già le basi legali necessarie. Vi rientrano, in particolare, le normative in materia di protezione dei dati e cooperazione nonché quelle relative allo scambio di informazioni all’atto della sorveglianza delle frontiere esterne (cfr. art. 92 LD, introdotto35 in occasione del recepimento e della trasposizione del regolamento FRONTEX e del

34 Cfr. messaggio del 17 maggio 2017 sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell’acquis di Schengen); FF 2017 3561.

35 Decreto federale del 3 ottobre 2008, RU 2009 4583.