Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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per quanto riguarda il possibile impiego di personale svizzero di Confederazione o Cantoni all’estero e di personale estero in Svizzera.
5 Commento ai singoli articoli del decreto di attuazione
5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 7 cpv. 1bis
Ora la LStrI dovrà includere una nuova disposizione che prevede la collaborazione tra la Confederazione e l’Agenzia responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Questa collaborazione prevede anche la messa a punto di strumenti di pianificazione all’attenzione dell’Agenzia, che servono alla pianificazione operativa, alla pianificazione di emergenza e alla pianificazione delle capacità necessarie nell’ambito dei rimpatri (a questo riguardo cfr. cap. 3.1).
Gli strumenti di pianificazione menzionati in questa disposizione dovranno includere anche quadri situazionali nazionali, europei e specifici. I quadri situazionali specifici possono contenere aspetti parziali di quelli nazionali o europei (art. 24 segg.). I quadri situazionali includono informazioni su eventi ed episodi riguardanti attraversamenti di frontiera non autorizzati, la criminalità transfrontaliera o movimenti secondari non autorizzati, al fine di individuare tempestivamente eventuali tendenze. I dettagli relativi al contenuto di questi quadri situazionali e le regole per la loro preparazione devono essere definiti nell’ambito di un atto di esecuzione (cfr. art. 24 cpv. 3). Come in precedenza, l’AFD, in collaborazione con la SEM e i Cantoni con frontiere esterne, è responsabile dell’elaborazione e della trasmissione dei quadri situazionali nazionali e specifici all’Agenzia.
L’obbligo di cooperazione comprende anche l’obbligo di scambio di informazioni nell’ambito dei rimpatri (art. 12; per quanto riguarda la comunicazione di dati personali all’Agenzia, cfr. art. 111a D-LStrI e n. 3.6). Le norme tecniche necessarie sono elaborate dall’Agenzia in collaborazione con gli Stati Schengen (art. 16). Oggi l’AFD funge da punto di contatto nazionale per la comunicazione con l’Agenzia su tutte le questioni. Per semplificare le procedure pratiche, lo scambio di informazioni nell’ambito dei rimpatri avverrà, come accade già oggi, in modo diretto tra la SEM e l’Agenzia in collaborazione con l’AFD. A questo scopo occorrerà adeguare l’OCOFE (art. 3c cpv. 3).
Art. 71 cpv. 2
Come già previsto dalla legislazione vigente, l’Agenzia può sostenere attivamente la Svizzera nelle questioni tecniche od operative nell’ambito dei rimpatri (art. 48). Le possibili misure di sostegno dell’Agenzia comprendono l’organizzazione e il coordinamento delle operazioni di rimpatrio (in particolare dei voli congiunti dell’UE) e il sostegno per i rimpatri volontari in cooperazione con gli Stati Schengen. Tale sostegno ora comprenderà altre attività operative concrete, come l’identificazione dei cittadini di Paesi terzi che devono lasciare la Svizzera o l’acquisizione di documenti di viaggio. Inoltre, l’Agenzia potrà assistere le persone interessate durante il loro rimpatrio volontario e dopo il loro arrivo nel Paese d’origine.