Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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misure per l’identificazione e l’acquisizione dei documenti sostitutivi e, dall’altro, di misure relative all’organizzazione concreta della partenza.
La nuova banca dati eRetour mira in particolare a facilitare lo scambio di informazioni tra la SEM e i suoi interlocutori.
Poiché l’Agenzia può assistere gli Stati Schengen anche nell’ambito dei rimpatri (cfr. il precedente cap. 3.3), occorre creare una base giuridica per far sì che le informazioni necessarie della SEM possano essere trasmesse manualmente all’Agenzia attraverso il nuovo sistema d’informazione eRetour. In questo modo anche gli oneri amministrativi da parte della SEM saranno ridotti. Per quanto riguarda il tipo di informazioni, queste comprenderanno statistiche (cifre rese anonime) e dati personali ai sensi dell’articolo 105 capoverso 2 LStrI. La divulgazione dei dati personali è disciplinata dall’articolo 111a capoverso 2 D-LStrI.
Poiché per lo scambio di dati tramite eRetour sono necessari alcuni interventi tecnici realizzabili soltanto in una prospettiva di medio−lungo periodo, in un primo momento lo scambio di dati avverrà manualmente ma senza questo sistema d’informazione.
Art. 111a, rubrica e cpv. 2
La rubrica deve essere adeguata, in quanto ora questa disposizione disciplina anche la comunicazione di dati all’Agenzia.
Cpv. 2
Questa modifica è legata all’articolo 49, secondo cui l’Agenzia amministra una piattaforma per la gestione dei rimpatri e i dati personali (dati biometrici e anagrafici) devono essere trasmessi all’Agenzia. In futuro, i dati personali dovranno essere trasmessi manualmente dalla SEM all’Agenzia anche attraverso il nuovo sistema d’informazione eRetour della SEM (cfr. art. 109f cpv. 2 lett. d D-LStrI). Lo scopo della trasmissione di questi dati all’Agenzia per l’ambito dei rimpatri e per la sicurezza delle frontiere è definito nell’articolo 87 del regolamento UE. Analogamente a quanto avviene per la comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen, la comunicazione dei dati avviene soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti legali dell’Agenzia (cfr. art. 111a cpv. 2 D-LStrI). Nell’ambito dei rimpatri, ciò comporta, in particolare, l’organizzazione di misure di rimpatrio o l’identificazione da parte dell’Agenzia dei cittadini di Paesi terzi interessati da una decisione d’allontanamento, purché la Svizzera abbia richiesto tale assistenza. Uno dei compiti concreti dell’Agenzia è la preparazione di un’analisi dei rischi per l’ambito del controllo di frontiera e dei rimpatri (a questo riguardo cfr. art. 29). Un suo ulteriore compito è la preparazione di una valutazione delle vulnerabilità che le consenta di verificare la capacità e la prontezza degli Stati Schengen ad affrontare le sfide alle loro frontiere esterne (art. 32). Tale valutazione deve essere effettuata in stretta collaborazione con gli Stati Schengen che trasmettono le informazioni necessarie all’Agenzia.
Questa disposizione deve essere applicata fatto salvo l’articolo 49 del regolamento UE, ovvero i dati personali devono essere forniti soltanto se le persone appartenenti alle squadre di intervento per i rimpatri non hanno accesso al SIS.