Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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Al capoverso 2, una formulazione potestativa dovrà inoltre indicare chiaramente che tale assistenza sarà fornita esclusivamente su richiesta della Svizzera. Per quanto riguarda la legge del 26 giugno 199837 sull’asilo (LAsi), non sarà necessario alcun adeguamento poiché la collaborazione con organizzazioni internazionali nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno è già possibile per i rimpatri volontari in base all’articolo 93 capoverso 3 LAsi.
Art. 71a cpv. 1
A questo riguardo cfr. anche il capitolo 3.3.1 Impiego di personale svizzero all’estero nell’ambito dei rimpatri.
Finora la Svizzera ha inviato esclusivamente personale per impieghi di breve durata. A livello legislativo ora dovrà essere esplicitamente stabilito che la SEM e i Cantoni devono mettere a disposizione il personale necessario per le operazioni internazionali di rimpatrio. Ciò include l’invio di personale per impieghi di breve durata e a lungo termine nell’ambito dei rimpatri fuori dalla Svizzera.
I dettagli relativi all’assegnazione del personale svizzero all’estero devono essere specificati nell’OEAE (cfr. anche le norme vigenti agli articoli 15bbis, 15c e 15equater OEAE). Attualmente la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi per ogni agente di scorta di polizia e di 400 franchi per i capisquadra. Poiché questo sistema si è dimostrato adeguato per gli impieghi di breve durata, d’ora in poi sarà opportuno prevedere i corrispondenti importi forfettari anche per gli impieghi a lungo termine. La regolamentazione vigente nell’OEAE relativa alle indennità dei Cantoni per impieghi di breve durata si fonda sull’articolo 71a LStrI. Per motivi legati alla certezza del diritto, quest’ultimo dovrà ora contenere una base giuridica esplicita (ancorata quindi a livello di legge) per il versamento di indennità forfettarie per impieghi di breve durata e a lungo termine. Gli importi forfettari dovranno essere versati nell’attuale misura degli impieghi di breve durata (300 o 400 franchi per giorno d’impiego).
Art. 109f cpv. 2 lett. d
Nell’ambito della modifica della LStrI del 14 dicembre 201838 (norme procedurali e sistemi d’informazione), è stata creata una base giuridica per un nuovo sistema d’informazione nell’ambito dei rimpatri (eRetour). Le norme corrispondenti si trovano agli articoli 109f−109j LStrI. Il Consiglio federale ne fisserà l’entrata in vigore presumibilmente a inizio 2020.
Il nuovo sistema d’informazione eRetour conterrà i dati necessari per i processi di lavoro relativi all’aiuto al ritorno e alla consulenza nell’ambito dei rimpatri, così come all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione ai sensi della LStrI oppure dell’espulsione secondo gli articoli 66a o 66abis CP oppure gli articoli 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192739 (CPM). Si tratta, da un lato, di
37 RS 142.31
38 FF 2018 6655
39 RS 321.0